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Titolo:
L'imprudenza del dipendente non salva il datore di lavoro
  • Sommario

  • La vicenda sottostante … Un dipendente assunto 'in nero' alle dipendenze di una ditta di commercio all'ingrosso di legname, durante lavori di taglio di arbusti con una motosega, in zona impervia di montagna, cadeva da un costone alto circa 8 metri impattando sull'asfalto sottostante e subendo lesioni gravissime che ne cagionavano, di lì a poco, la morte. Il giovane straniero, appena ventenne, non aveva ricevuto alcuna informazione sui rischi che correva né alcuna attività di formazione. Inoltre il datore di lavoro non risultava nemmeno aver redatto alcun documento di valutazione dei rischi. Ne conseguiva la condanna del medesimo per omicidio colposo e per la contravvenzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 81/2008.

     

    Quotidiano del 31 marzo 2017

     

    … e quella processuale. Avverso la sentenza di condanna a 3 anni di reclusione e 4 mesi di arresto irrogata dal Tribunale ricorreva in appello l'imputato, deducendo sia l'insussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, che la palese condotta colposa posta in essere dal giovane, poi malauguratamente deceduto in seguito ad una rovinosa quanto imprevedibile caduta dall'alto.

    La Corte d'appello di Trieste, presa visione delle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado e dei documenti prodotti, che comprovavano giorni e tempi di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del giovane, riteneva per contro pienamente dimostrato lo svolgimento di una attività lavorativa in nero, quanto palesi gli inadempimenti del datori di lavoro, causalmente collegati all'evento mortale. Alla conferma della condanna resa da parte della Corte d'appello seguiva immediato ricorso per cassazione del difensore dell'imputato, che deduceva la sussistenza di un vizio di motivazione della impugnata sentenza, laddove la stessa non aveva rilevato come il sinistro...

 

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