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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 1555 del 2010, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accertato il diritto di B.F. alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per il periodo di esposizione all'amianto dal 1980 al 1992, dichiarava improponibile la domanda proposta in primo grado dal B. e compensava tra le parti le spese processuali del doppio grado.

    2. La Corte territoriale argomentava che la rivalutazione contributiva era stata, chiesta con domanda amministrativa del 29 dicembre 1995 e la domanda giudiziale era stata presentata solo in data 3 febbraio 2009, quand'era trascorso il termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modificazioni nella L. n. 438 del 1992. Nè poteva valere in senso contrario la presentazione di nuove domande nel 2005 e nel 2008, considerato che il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 e la L. n. 350 del 2003, art. 3 non avevano introdotto una sorta di remissione in termini, introducendo al contrario specifici termini dì decadenza sostanziale per i lavoratori che non si erano attivati per far valere l'esposizione al rischio amianto e così ribadendo le superiori esigenze di interesse pubblico alla definizione di situazioni risalenti nel tempo e di difficile accertamento sul piano fattuale.

    3. Per la cassazione della sentenza B.F. ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito con controricorso l'Inps e l'Inail.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003. Sostiene che la decadenza non troverebbe applicazione nella specie, perchè la prestazione in oggetto è destinata ad ottenere il calcolo del trattamento ovvero un adeguamento della pensione, sicchè a termini della sentenza n. 12270 del 2009 delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione la decadenza non potrebbe operare, potendosi applicare soltanto l'ordinario termine di prescrizione decennale.

    1.2. In via subordinata, per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile tale disposizione, rileva che comunque la decadenza non potrebbe comportare la perdita definitiva del diritto alla rivalutazione, potendo al più incidere sui ratei di pensione pregressi.

    1.3. Aggiunge che perchè di decadenza in senso sostanziale possa parlarsi, è necessario che l'interessato abbia maturato il diritto al prestazione della cui estinzione si tratta, mentre nel caso è pacifico che il ricorrente non fosse all'epoca della presentazione del ricorso giudiziario ancora in pensione, con la conseguenza che nessun rateo di pensione poteva dirsi estinto per effetto della decadenza asseritamente maturata.

    1.4. In via ulteriormente subordinata, censura la sentenza laddove ha ritenuto irrilevanti le nuove domande amministrative proposte dal B. il 25 maggio 2005 e il 11 marzo 2008, in relazione alle quali il ricorso giudiziario era tempestivo, quantomeno ai fini dell'ottenimento della rivalutazione contributiva secondo la nuova disciplina.

    2. Il ricorso non è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo (applicabile ratione temporis) sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L....

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