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T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    1. Il ricorrente, magistrato che al momento della proposizione del ricorso ricopriva le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, fa presente di avere chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio fino al settantacinquesimo anno di età (vale a dire fino al 13 ottobre 2017) disposto con D.M. 18.10.2011.

    Con il gravame introduttivo ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero della giustizia che comunicava il suo collocamento a riposo con decorrenza 31.12.2015.

    2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

    I - Violazione per errata applicazione dell'art. 1, comma 2, seconda parte, e comma 3 del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 114, nonché del d.l. 27.6.2015, n. 83 e ss.mm.ii.. Violazione dell'art. 1 (commi 2-3) del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 114, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Il D.M. 18.10.2011 è stato considerato revocato ope legis dalla nota impugnata, in quanto il collocamento a risposo del ricorrente è stato disposto in virtù dall'art. 1 (commi 1-3) del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114. Tuttavia, tale DM deve considerarsi ancora efficace in quanto è stato registrato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22.11.2011, in epoca precedente all'entrata in vigore del d.l. n. 90/2014.

    II - Violazione per vizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 (commi 1- 3) del d.l. 24.6.2014 n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11.8.2014 n. 114, nonché del d.l. 27.6.2015, n. 83 e ss.mm.ii.; violazione degli artt. 3, 77, 81 e 117 della Costituzione.

    Qualora l'art. 1 del d.l. in questione non fosse interpretato nel senso del mantenimento del trattenimento in servizio del ricorrente, chiede che sia sollevata questione di...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

    2. È utile preliminarmente effettuare una breve disamina della cornice normativa che viene in esame nell'odierna controversia.

    L'art. 16, d.lgs. n. 503/1992, come sostituito dall'art. 72, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. n. 133 del 2008, prevedeva la possibilità, per il magistrato che ne faceva richiesta e previa autorizzazione, del trattenimento in servizio fino al 75° anno di età.

    L'art. 1 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nell'abrogare al comma 1 il citato articolo 16 e, quindi, nell'eliminare l'istituto del trattenimento in servizio, ha introdotto, ai successivi commi, le seguenti previsioni transitorie:

    "2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

    3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore".

    Il ricorrente, già autorizzato in forza del DM 18.10.2011 a rimanere in servizio fino al 13 ottobre 2017 (data di compimento del 75°...

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