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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. G.P., dipendente della Cassa di Risparmio di Lucca (oggi Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a.), aderì dal 1 ottobre 2002 al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, istituito con D.M. 28 aprile 2000, n. 158. Egli fu ammesso a fruire dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito dal momento della cessazione dell'attività lavorativa fino alla maturazione del periodo minimo di contribuzione per usufruire della pensione di anzianità, con contemporaneo accreditamento della contribuzione. Sul presupposto che la contribuzione figurativa da versare all'Inps era stata calcolata dalla Banca sulla sola retribuzione ordinaria, senza cioè tener conto del lavoro straordinario svolto, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca la Cassa di Risparmio e chiese, nel contraddittorio anche dell'Inps, che fossero rideterminati i contributi figurativi e la società fosse condannata al pagamento degli esatti importi all'Inps.

    2. Il Tribunale accolse la domanda e la decisione è stata confermata, con sentenza pubblicata in data 4 maggio 2010, dalla Corte d'appello di Firenze che ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa di Risparmio.

    A sostegno del decisum, la corte territoriale - partendo dalla premessa che nel nostro ordinamento la contribuzione utile ai fini previdenziali è commisurata agli emolumenti corrisposti per compensare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative (L. n. 153 del 1969, art. 12) - ha ritenuto che la disposizione contenuta nel D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, u.p., deve essere letta e interpretata nel senso che la retribuzione a cui riferirsi per il calcolo della contribuzione figurativa deve tener conto di "tutto quanto percepito dal lavoratore - ivi compresa la retribuzione del lavoro straordinario - nel corso dell'anno precedente...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con l'unico motivo di ricorso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, ora Banco Popolare soc.coop., denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, lamentando che la Corte territoriale ha determinato la base di calcolo della contribuzione figurativa sulla base di una media annuale della retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, e dunque comprensiva anche dello straordinario, priva di aggancio testuale con la norma indicata, la quale fa invece riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, ovvero ad un concetto di retribuzione che non può includere gli emolumenti per il lavoro straordinario nè altri emolumenti che suppongono la prestazione effettiva del lavoro, trattandosi dei periodi di sospensione dell'attività.

    2. Il motivo è fondato, alla luce di quanto già deciso da questa Corte con la sentenza del 18 agosto 2016, n. 17162 (v. pure Cass. 7 luglio 2016, n. 13873), a cui questo Collegio intende dare continuità. E' opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.

    Il Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158 del 2000, è stato istituito in attuazione della L. n 662 del 1996, art. 2, comma 28 (norma abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, comma 47, lett. a), il quale così disponeva: "In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.. sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali".

    La norma disponeva, per quanto qui di interesse, che "Nell'esercizio della potestà regolamentare...

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