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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Il Tribunale di Milano respinse l'opposizione proposta da C.G. nei confronti dell'ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49, di rigetto della domanda volta alla dichiarazione di nullità ovvero di illegittimità del licenziamento senza preavviso intimato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico per motivi disciplinari e delle domande restitutorie economiche e reali formulate ai sensi della L. n. 300 n. 1970, art. 18.

    2. La Corte di Appello di Milano ha respinto il reclamo proposto dal lavoratore.

    3. La Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore era decaduto dall'impugnativa del licenziamento ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, in quanto questa era stata proposta con ricorso giudiziale depositato oltre il termine di 270 giorni previsti dalla richiamata disposizione, che dovevano farsi decorrere dal 31.12.2011, in applicazione del comma 1 bis dello stesso art. 32 introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

    4. Avverso detta sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo al quale ha resistito con controricorso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Sintesi del motivo di ricorso.

    5. Con l'unico motivo il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe travisato il principio di diritto affermato da questa Corte nelle sentenze nn. 9203 e 15434 del 2014, laddove ha affermato la natura processuale del termine di decadenza di 270 giorni cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, e come tale idoneo a produrre i suoi effetti dal momento della entrata in vigore anche in relazione ai licenziamenti intimati in epoca anteriore.

    6. Preliminarmente va osservato, che diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, il ricorso si sottrae alla critica di inammissibilità formulata sul rilievo della mancata ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio. Esso è costruito con chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura è stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta (Cass. SSUU 17931/2013; Cass. 18579/2016, 23675/2013).

    Esame del motivo.

    7. Tanto precisato il ricorso è infondato.

    8. La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, ha così sostituito la L. n. 604 del 1966, art. 6, primi due commi: "il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o...

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