1. Le sentenze in epigrafe si collocano all'interno di un appena abbozzato filone giurisprudenziale per ora limitato ai soli giudici di merito (cfr. anche Trib. Reggio Calabria 24 marzo 2015, in I. Spilimbergo, Part-time in edilizia e contribuzione dovuta, in GI, 2015, 1952 ss.; Trib. Napoli 19 dicembre 2012 inedita a quanto consta) in ordine alla clausola di contingentamento disciplinata dal Ccnl Edilizia Artigianato, che dispone limiti percentuali di operai part-time assumibili nel settore.
L'art. 97 già al primo comma prevede una disposizione di carattere generale – con una certa irritualità nella forma utilizzata, – per cui «l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale».
Per quel che riguarda i limiti, i commi 7, 8 e 9 dispongono che «fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di impiegare un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. Si concorda che ferme restando le percentuali (suindicate) le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa».
Restano da analizzare ancora due aspetti, di grande rilevanza, disciplinati dal medesimo articolo: (i) la lettura del comma 11 dell'articolo in questione chiarisce meglio l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la quale non trova applicazione, tra gli altri, per «i contratti a part time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla...
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