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Titolo:
L'ambito di applicazione del rito speciale di impugnazione dei licenziamenti e il limite delle domande diverse fondate su “identici fatti costitutivi”. Orientamenti della Corte di Cassazione
  • Sommario

    Sommario: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo e una sintesi delle posizioni della dottrina. – 3. Le soluzioni interpretative volte ad arginare l'incidenza degli inconvenienti derivanti dalla formulazione della legge. L'ipotesi del caso di incerta qualificazione giuridica, la domanda subordinata e il limite degli “identici fatti costitutivi”. – 4. La soluzione adottata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'impugnazione del licenziamento ex art. 18 Stat. lav. e il cumulo di domande di pagamento di tfr e di indennità di preavviso.

  • 1. Due recenti sentenze della Corte di cassazione hanno affrontato alcune questioni di carattere processuale concernenti l'ambito di applicazione del rito Fornero. Più specificamente, la Corte ha preso posizione su due problemi: la ricognizione delle domande suscettibili di essere trattate con il cd. rito Fornero ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 47 e ss., l. n. 92/2012, nonché la sorte delle domande che, non rientrando nell'applicazione dell'art. 18 Stat. lav. perché non fondate su “identici fatti costitutivi”, fuoriescono dal novero di quelle “ammesse” ad essere trattate con il procedimento speciale. Entrambe le pronunce sono accomunate da un'unica ratio, consistente nella volontà di arginare gli inconvenienti processuali derivanti dall'introduzione di un rito collegato a un ambito di applicazione rigido e specificamente definito e, come tale, capace di provocare la potenziale frammentazione dei giudizi. Su questi profili, anticipando alcune delle conclusioni, la giurisprudenza è stata indotta ad aderire a orientamenti sbilanciati su una certa elasticità interpretativa, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti processualmente diseconomici derivanti dalle scelte fatte a monte dal legislatore.

    2. Il quadro normativo di sfondo, come è noto, è il seguente. L'art. 1, comma 47, l. 28 giugno 2012, n. 92, ritaglia in modo netto l'estensione dell'ambito di applicazione del rito speciale, riconducendolo all'ambito delle controversie che rientrano nel campo di estensione dell'art. 18 Stat. lav. La norma prevede infatti che «Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di...

 

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