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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che, con sentenza del 9.10.2013, il Tribunale di Brindisi ha accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale, il ricorso proposto da F.T.F. - già dipendente NATO (USAF di (OMISSIS)) transitato al Ministero della Giustizia ai sensi della L. n. 98 del 1971 in posizione B1 - inteso ad ottenere la declaratoria del diritto all'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel computo del beneficio, previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 dell'1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o frazione prestato presso l'organismo militare;

    che la Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame del Ministero confermando la pronunzia impugnata, osservando che sia l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del 6.12.2000), che il Consiglio di Stato (sez. 4 28.12.2006 n. 8008) avevano affermato la natura retributiva dell'indennità integrativa speciale in linea con quanto ritenuto da Corte Cost. 243/93, che nel contratto collettivo 1998/2000 l'IIS era ricompresa nella retribuzione come voce singola non conglobata, laddove l'art. 20 del ccnl comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003 aveva invece innovato la disciplina in tema prevedendo che l'iis dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare assunto come base di computo;

    che si riteneva che la circostanza che a decorrere dall'1.1.2003 l'indennità, alla stregua dell'art. 20, comma 3 del contratto di compatto, non fosse più corrisposta come voce, ma componesse il trattamento retributivo non determinava il mutamento della natura giuridica dell'attribuzione;

    che di tale sentenza chiede la cassazione il Ministero, affidando l'impugnazione ad unico motivo, cui oppone difese il F., con controricorso;

    che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., e stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, rilevandosi che il riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell'assunzione del personale di cui alla L. n. 98 del 1971 ed alla L. n. 596 del 1979 alle dipendenze dello Stato indica chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo stipendio tabellare alla data dell'assunzione in servizio presso il Ministero e sostenendosi che, essendo stato assunto il F. in epoca anteriore (19.12.1994) rispetto all'inglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare, avvenuto con l'art. 20, comma 3, ccnl 2002/2005 comparto Ministeri, sottoscritto il 16.1.2003 con decorrenza dal 1.1.2003, il nuovo meccanismo introdotto con tale decorrenza non poteva influire sulla quantificazione del beneficio invocato, da calcolarsi al momento dell'assunzione prendendo a base esclusivamente lo stipendio tabellare a tale data;

    che si controverte del diritto del controricorrente, già dipendente della Nato, assunto in data 19.12.1994 presso il Ministero della Giustizia, al beneficio economico previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5 (recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie), secondo il duale "Il servizio prestato dal personale di cui alla L. 9 marzo 1971, n. 98, e alla L. 23 novembre 1979, n. 596, alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell'ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato...

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