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Prassi

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    Destinatari
    • EPIGRAFE

      Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo...



    • ARTICOLO UNICO


    • Premessa

       

       

      Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

      L’articolo 1, comma 195, della citata legge, ha modificato l’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

      In particolare il predetto comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche:

       

      • dagli iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse professionali);

      • per conseguire la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

      • dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al citato comma 239.

       

      I commi 196, 197 e 198 del medesimo articolo 1 hanno rispettivamente disciplinato: per i soggetti che si avvalgono del cumulo di cui al citato comma 239, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997; per i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono...

    • DESTINATARI


      Ai Dirigenti centrali e periferici

      Ai Responsabili delle Agenzie

      Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

      Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

      e, per conoscenza,

      Al Presidente

      Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

      Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

      Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

      Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

      Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

      Ai Presidenti dei Comitati regionali

      Ai Presidenti dei Comitati provinciali

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