ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Titolo:

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, Ud. 7 luglio 2016, n. 39452

Percorsi Guidati:
  • Sommario

  • L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai diretto sempre più a ritenere realizzato l'evento del danno ingiusto (della fattispecie dell'abuso d'ufficio) in ogni comportamento che abbia determinato un'ingiusta aggressione alla sfera della personalità così come tutelata dai principi costituzionali: tra la molte Sez. VI, 6 febbraio 2004, in questa rivista, 2005, p. 50. D'altronde, si ritiene che proprio l'evento di danno, diversamente da quello del vantaggio ricavato dalla condotta delittuosa, possa anche non avere carattere patrimoniale (Sez. VI, 6 novembre 1998, n. 11549, ivi, 1999, p. 1436) rilevando in tal senso anche la lesione alla privacy, ad esempio (Sez. V, 27 novembre 2008, n. 46509, in Riv. pen., 2009, p. 851), comprendendosi tale distinzione in ragione proprio del doveroso massimo rispetto del principio del neminem laedere (Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, Giuffrè, 2013, p. 313 ss.). Così Catenacci, Abuso d'ufficio, in Reati contro l'autorità giudiziaria e l'amministrazione, in Trattato teorico e pratico di diritto penale, diretto da Palazzo e Paliero, Giappichelli, 2015, p. 138.

    Appurato, quindi, che l'evento della fattispecie di cui alla sentenza annotata debba ricomprendere anche la sfera della personalità, sembrerebbe conseguente l'annoverare in tale sfera anche il diritto all'oblio. Quest'ultimo, come noto, nasce con riguardo alla tutela del trattamento dei dati e, andando oltre, quale diritto del singolo individuo ad essere dimenticato, mira a salvaguardare il riserbo posto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico, salvo che non vi sia un nuovo interesse...

 

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...