ARTICOLO N.5
Contributo addizionale CIGS
Art. 5
1. L'impresa autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 2 e' tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto.
2. Il contributo addizionale affluisce al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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