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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla corte d'appello di Roma depositato in data 8.6.2010 i ricorrenti si dolevano per l'eccessiva durata della procedura fallimentare della s.p.a. "Calzaturificio San Mango", al cui passivo avevano domandato l'ammissione "relativamente alla indennità di trattamento di fine rapporto, retribuzione e cassa integrazione guadagni" (così ricorso, pag. 5).

    Deducevano in particolare che il fallimento era stato dichiarato dal tribunale di Avellino con sentenza dei 25/31.10.1996; che un primo progetto di ripartizione parziale era stato approvato dal g.d. con decreto del 10.1.2008; che alla data di deposito del ricorso ex lege n. 89 del 2001 non era stato ancora depositato il progetto di ripartizione finale.

    Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro a ristoro dei danni subiti per l'irragionevole durata del fallimento "presupposto" un equo indennizzo, indicato, per ciascuno di essi, in misura pari ad Euro 20.000,00.

    Resisteva il Ministero; instava per il rigetto dell'avversa domanda.

    Deduceva in particolare che i ricorrenti erano "stati integralmente soddisfatti nell'arco di cinque mesi dalla esecutività dello stato passivo" (così ricorso, pag. 8) e comunque che la procedura fallimentare "presupposta" si connotava per l'elevata complessità.

    Con decreto dei 14.10.2013/4.12.2014 la corte d'appello di Roma rigettava La domanda e condannava i ricorrenti alle spese del procedimento.

    Dava atto la corte che dalla relazione informativa del curatore in data 30.9.2013 si desumeva che i crediti dei ricorrenti, costituiti da trattamento di fine rapporto e differenze salariali, erano stati integralmente soddisfatti nell'arco di 5 mesi dalla declaratoria di esecutività dello stato passivo dal "Fondo di Garanzia" dell'I.N.P.S., che si era surrogato ai ricorrenti con susseguente loro...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 6, par. 1, 13, 19 e 53 C.E.D.U., degli artt. 24 e 111 Cost.; ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e del decreto.

    Deducono che la corte di merito si è limitata a dar valenza alla relazione del curatore in data 30.9.2013 e non ha verificato che, alla stregua delle risultanze dei piani di riparto, delle dichiarazioni dell'I.N.P.S. e della dichiarazione del curatore in data 11.12.2007, i loro crediti viceversa non sono stati integralmente soddisfatti.

    Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 6, par. 1, artt. 13, 19 e 53 C.E.D.U., degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 1034 del 1971, art. 23, del R.D. 17 agosto 1907, artt. 51 e 53, dell'art. 110 l.fall..

    Deducono che la corte distrettuale ha dato "prevalenza al parametro costituito da una asserzione di parte resistente trascurando del tutto di verificarne la veridicità e di valutare sia il comportamento di parte ricorrente sia della curatela del fallimento" (così ricorso, pag. 16) ed ha trascurato l'"assoluta mancanza di complessità del giudizio" (così ricorso, pag. 17).

    Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 6, par. 1, 13, artt. 19 e 53 C.E.D.U., degli artt. 24 e 111 Cost.; ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

    Deducono che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio per cui "in mancanza di circostanze particolari (...) la durata eccessiva di un processo di qualunque natura è sempre fonte di un danno...

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