Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
dopo un periodo caratterizzato dal ricorso ad altre forme di collaborazione lavorativa, in data 23 agosto 2010 la società Class CNBC s.p.a. lo aveva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, quale impiegato di IV livello CCNL dipendenti imprese radiotelevisive private (doc. 2 ricorrente);
Class CNBC s.p.a. è società che opera esclusivamente in ambito televisivo ed è titolare dell'omonimo canale, con palinsesto dedicato a programmi di informazione e approfondimento in materia economico-finanziaria;
nel dicembre 2010 il ricorrente aveva ricevuto una proposta per entrare a fare parte della redazione economica della emittente televisiva Skytg 24. Il datore di lavoro, per dissuadere il dipendente dal dimettersi e dall'accettare la proposta della concorrente, gli aveva quindi accordato la conversione del rapporto di lavoro a termine in a tempo indeterminato (doc. 3 ricorrente: conversione a tempo indeterminato in data 20.12.2010); aveva riconosciuto un aumento retributivo e un superiore inquadramento; aveva infine rilasciato una esplicita autorizzazione a collaborare con soggetti terzi in ambito televisivo ( Le consentiamo di fornire una collaborazione di carattere giornalistico per altre emittenti, purché non in contrasto morale e materiali con gli interessi della nostra società": cfr. dichiarazione del 20.12.2010, doc. 5 ricorrente);
pressoché contestualmente, inoltre, l'editore Panerai lo aveva coinvolto nelle operazioni di lancio del nuovo canale televisivo generalista Class TV msnbc (denominato anche canale 27, o semplicemente Class TV), la cui titolarità era tuttavia in capo a Cl. Ed. s.p.a., e non a Class CNBC;
per circa 4 anni, il ricorrente era stato autore e...
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