Il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza depositata il 17/10/2009, accolta la domanda avanzata dalla s.r.l. Belay, condannò la s.a.s. Magnoberta Distilleria di L.A. e fratelli, al pagamento della complessiva somma di 504.333,38 Euro, oltre interessi, a titolo di provvigioni d'agenzia, dirette e indirette, integrazione contributi ENASARCO, indennità per esercizio di recesso senza giusta causa e di mancato preavviso, quale corrispettivo del patto di non concorrenza, per integrazione FIRR, sul fatturato annuo e accantonamento viaggi.
In estrema sintesi, per qual che può essere utile in questa sede, va ricordato che la Belay (all'epoca denominata Montanari s.r.l.) aveva stipulato con la Magnoberta, in data 1/1/1994, un contratto d'agenzia, diretto a promuovere la commercializzazione dei prodotti della casa madre ("bagne per pasticceria, prodotti per la gelateria, frutta alcoolica, frutta al naturale e suoi derivati") su tutto il territorio nazionale e sulla clientela acquisita all'estero; che con lettera del 21/6/2000 la mandante aveva receduto in tronco dal negozio; che la Belay, agendo in giudizio, aveva contestato la giusta causa del recesso, addebitando, invece, alla controparte di avere inadempiuto il contratto, avendo violato il patto d'esclusiva, utilizzando, all'insaputa dell'agente, la società Menz & Gasser nella vendita dei prodotti, la quale aveva proceduto a far luogo a concorrenza sleale, smerciando gli articoli sottocosto.
La convenuta, costituitasi, aveva contestato la domanda, ammettendo, tuttavia, di dovere, per residue provvigioni non corrisposte, la somma di Lire 32.116.042. In particolare, aveva negato il vantato diritto per provvigioni indirette e per violazione del patto di esclusiva, stante che la Menz & Gasser, non effettuava attività di promozione, trattandosi di un acquirente di prodotti commessi in appalto, che poi venivano dalla...
Con i primi due motivi, denunzianti, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'art. 1752 c.c., comma 2 e art. 2119 c.c., omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e ss., e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, la ricorrente, deduce l'erroneità della pronuncia per avere giudicato legittimo il recesso in tronco.
Assume la Belay che la Corte di merito, dopo aver ritenuto insussistente l'addotta causa ricollegata ad una espressione ingiuriosa che, al telefono, sarebbe stata pronunciata nei confronti di L.A., rappresentante legale della resistente, aveva, tuttavia, giudicato essere stato legittimamente esercitato il diritto al recesso in tronco per le gravi inefficienze dell'agente: discontinua, ed anche negletta del tutto, la cura della clientela, omesse le informazioni periodiche alla casa madre sull'andamento del mercato e della clientela.
La ricorrente chiarisce che dal tenore della lettera di recesso del 21/6/2000 era doveroso trarre una sola conclusione: la rappresentata aveva stimato di non poter più proseguire nel rapporto a cagione della espressione offensiva di cui detto. Le contestazioni afferenti al merito dell'attività d'agenzia, peraltro generiche, apparivano soggiunte ad abundantiam, senza che potesse cogliersi una loro forza neppure sinergica sulla decisione d'interrompere il rapporto.
La ricostruzione operata dalla Corte di merito, attingendo alla memoria di costituzione in primo grado della Magnoberta, era da respingere. Trattavasi, invero, del testo di un capitolo di prova, che nulla aveva da condividere con l'addebito mosso alla ricorrente e che la Belay non aveva l'onere di contestare.
Era rimasto così violato il principio d'immediatezza ed immodificabilità dei motivi del recesso. Nè, poteva in alcun modo...
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