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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di B.G., titolare dell'Erboristeria di Via (OMISSIS), di accertamento negativo dei debiti contributivi verso l'Inps accertati con verbale ispettivo dell'Istituto in data 17/1/2002.

    La Corte ha rilevato, in primo luogo, che l'appellante Inps non aveva modificato l'originaria domanda, basata sempre sugli accertamenti ispettivi, opponendo alla richiesta della B. l'avvenuto riconoscimento definitivo dei presupposti del debito contributivo da parte della stessa a seguito di istanza di rateizzazione del pagamento dei contributi; che tale istanza, per la quale non era necessaria l'accettazione dell'INPS, seguita dal pagamento delle rate, rappresentava assai più di una semplice ricognizione di debito ma un vero e proprio riconoscimento dei presupposti di fatto determinanti il debito contributivo ed accettazione della sua esistenza; che inoltre l'istanza conteneva espressa rinuncia alle opposizioni ed ai giudizi in corso costituendo una rinuncia all'azione.

    La Corte ha poi rilevato l'erroneità del richiamo alle clausole vessatorie stante comunque la sottoscrizione.

    Ha osservato poi, circa la natura del rapporto definito di associazione in partecipazione, che dalle dichiarazioni dell'associata emergevano, "le caratteristiche di vincolatività anche sotto il profilo dell'orario".

    Avverso la sentenza ricorre la B. con sei motivi. Resiste l'Inps.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    Ripropone l'eccezione di novità della domanda dell'Inps diversa per causa petendi e petitum rilevando che in Tribunale l'Inps aveva chiesto darsi atto del riconoscimento di debito e della rinuncia all'azione dichiarando precluso ogni accertamento con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo ed obbligo della soc. di pagare Euro 51.339,00 di cui al verbale di accertamento e che in appello l'Inps si era limitato a richiedere dichiararsi dovute le somme di cui alla domanda di rateizzo pari ad Euro 23.936 con la conseguenza che, avendo pagato già oltre 27.000 nulla altro era più dovuto.

    Il motivo è infondato. A prescindere dall'erronea prospettazione della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in luogo di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 attesa la denuncia di un "error in procedendo" (cfr Cass. 12992/2010, n. 3646/2004 n. 1170/2004; n. 15555/2003; Cass. n. 11034/2003; Cass. n. 9707/2003; n. 604/2003), l'INPS ha richiamato e riportato il proprio atto di appello nel quale aveva espressamente riproposto la questione che l'istanza di rateizzazione sottoscritta dalla parte aveva efficacia preclusiva dell'azione di accertamento proposta dalla ditta ricorrente e che costituiva rinuncia all'azione nei confronti dell'Inps.

    La Corte d'appello, inoltre, ha escluso qualsiasi mutamento dell'originaria domanda che, secondo la Corte " rimane fondata sia in primo grado che in appello sull'esistenza dei debiti contributivi rivenienti dagli accertamenti compiuti con il verbale ispettivo...In entrambi i gradi di giudizio l'Istituto ha opposto alla domanda di accertamento negativo il riconoscimento...

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