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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza depositata il 30 maggio 2012, la Corte d'Appello di Palermo, respingendo sia il gravame principale svolto dall'Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. (nel proseguo A.S.T.) sia il gravame incidentale proposto da G.C. s.p.a. contro la sentenza di primo grado, confermava il riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al 6^ livello del CCNL Autoferrotranvieri (quale addetto a pratiche amministrative) con decorrenza 5.11.1997 e la condanna al pagamento delle differenze retributive a partire dal semestre anteriore.

    2. La Corte territoriale puntualizzava, per quel che interessa, che il primo giudice aveva correttamente dato prevalenza all'applicazione all'art. 18 del regolamento allegato A al R.D. n. 148 del 1931, rispetto al principio dettato dall'art. 2103 c.c., valorizzando -

    quali elementi presuntivi dei requisiti costituiti dall'esistenza della vacanza del posto e dall'ordine scritto del direttore dell'azienda - la prolungata copertura del posto da parte del C. e la comunicazione scritta del direttore dell'Agenzia di Palermo al direttore generale del 17.4.1998.

    3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la A.S.T. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del regolamento allegato A al R.D. n. 148 del 1931, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società ricorrente assume che la nota informativa del direttore dell'Agenzia di Palermo del 17.4.1998 (resa al direttore generale che chiedeva chiarimenti in ordine al ricorso gerarchico proposto dal lavoratore) non è idonea a sopperire alla mancanza dell'ordine di servizio da parte del direttore generale, quale presupposto indefettibile previsto dal R.D. n. 148 del 1931, art. 18, per il riconoscimento della qualifica superiore, in quanto l'accertamento dell'effettivo conferimento di mansioni superiori da parte di un dirigente può avere rilevanza solo se detto dirigente è munito di delega di poteri del direttore generale che, nella specie, mancava.

    2. Con il secondo motivo la società deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo, il giudice del merito, attribuito la veste di un provvedimento di nomina o di promozione ad una semplice relazione informativa.

    3. L'esame dei motivi, che sono strettamente connessi, impone alcune premesse di ordine generale.

    4. Questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. n. 27859/2013, Cass. n. 5795/2013, Cass. n. 14476/2013, Cass. n. 9344/2012; in senso conforme, e più risalenti, Cass. n. 12871/2004, Cass. n. 7702/2003), ha ripetutamente affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le ...

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