1.- Il Tribunale di Torino, prima sezione civile, in accoglimento della domanda proposta da Z.G., condannò l'INAS CISL-
Istituto Nazionale di Assistenza Sociale al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 350.000, già rivalutata, a titolo di risarcimento del danno subito dallo stesso per effetto della condotta,inadempiente tenuta dall'istituto di patronato, il quale, su domanda dell'assistito del 26 marzo 2002, - diretta a conseguire una valutazione della propria posizione previdenziale al fine dell'accesso alla pensione previo ricongiungimento dei periodi contributivi relativi alle attività lavorative svolte, - aveva fornito informazioni errate Inducendolo alle dimissioni dal lavoro da cui erano derivati danni pari a) alla differenza tra stipendi che avrebbe percepito ove non fosse andato in pensione e l'ammontare della pensione per il periodo 1/1/2003-30/9/2012;
b) al mancato percepimento del TFR per il periodo di lavoro sopra indicato;
c) al danno pensionistico conseguente alla misura inferiore della pensione a seguito del minor monte contributivo riferibile agli stipendi netti non percepiti e calcolati sino al 2025.
2. - Con sentenza depositata in data 13 luglio 2011 la Corte d'appello di Torino, sull'impugnazione proposta dall'INAS-CISL, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e ha condannato l'istituto appellante al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di Euro 145.384,91, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal 15 febbraio 2005. Ha invero escluso dalle voci di danno quelle di cui ai punti b) e c), in quanto non sorrette da allegazioni del lavoratore, sicchè la sentenza che invece le aveva riconosciute era affetta ...
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la grave negligenza della operatrice V.C., sulla base essenzialmente del documento rilasciato dall'INPDAP contenente i dati per la liquidazione degli anni di buonuscita dello Z., senza ravvisare l'evidente contraddizione tra tale documento - che riportava il 31/10/2001 (rette: 2002) quale data delle dimissioni dello Z. dal rapporto di lavoro in corso con la Società Avionica s.p.a - e la deposizione resa da M.D., teste addotto dal lavoratore, che invece aveva collocato nel novembre del 2002 le indicate dimissioni. Nel ritenere che tale discrasia temporale fosse conseguenza della imprecisa capitolazione della circostanza, la Corte si era sostanzialmente sostituita alle parti, violando il principio dispositivo e le norme indicate in rubrica, laddove avrebbe dovuto disporre un'ulteriore attività istruttoria e in particolare il confronto tra il M. e altri testimoni. In ogni caso, l'anteriorità delle dimissioni rispetto all'accesso del lavoratore presso il patronato costituiva di per sè prova della libertà con cui erano state rassegnate, e dell'assenza di una qualsivoglia induzione alle dimissioni da parte delle operatrici del patronato con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'ente.
2. - Con ìl secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 5, n. 3, e si duole della condanna alle spese di entrambi gradi del giudizio, disposta dalla Corte d'appello, nonostante avesse riformato la sentenza...
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