La sentenza della Corte di Cassazione in commento appare, almeno prima facie, assai stringata e ciò, in alcuni punti, a detrimento della comprensione del caso.
È opportuno, perciò, chiarire con esattezza i termini fattuali della questione che oggettivamente presenta profili di complessità.
Innanzitutto, la controversia trae origine dalle dimissioni di un dirigente al quale viene sottratto dal suo incarico di responsabile commerciale l'area “Amministrazione, finanza e controllo” che viene riservata direttamente alla Direzione.
A seguito di ciò, questi si dimette e chiede un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso, invocando l'art. 16 del ccnl Dirigenti Industria del 23 maggio 2000 secondo il quale «Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento».
La società datrice nega l'emolumento richiesto dal dirigente il quale, a quel punto, con ricorso ex art. 414 c.p.c. propone due domande innanzi al Tribunale di Bologna; infatti, oltre al trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso per dimissioni ex art. 16 ccnl Dirigenti Industria, egli chiede il riconoscimento dell'illegittimo demansionamento e conseguente risarcimento del danno.
Accolta in primo grado solo la prima delle due domande, nel secondo grado vengono rigettate entrambe; di qui il ricorso per Cassazione.
Ebbene, la prima impressione che si trae dalla succinta narrazione dei fatti oggetto della sentenza in commento è che vi sia stata un'errata impostazione della vicenda sin dalla prospettazione fattane dal dirigente ricorrente seguita,...
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