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Estremi:
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia), 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Milano II, come rappresentata e difesa, propone appello alla sentenza n. 11597/42/14 del 15/12/2014 (depositata in data 19/12/2014) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, in accoglimento del ricorso della contribuente M. S.r.l. - avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. (omissis...) scaturente dalla rettifica operata in relazione al modello di dichiarazione "Consolidato nazionale 2008" relativo all'anno di imposta 2007 presentato dalla società contribuente nella sua qualità di consolidante dell'importo di € 9462,00 -, ha annullato il predetto atto, con condanna alle spese dell'Ufficio per un importo di 2000,00 €.

    2. In particolare, dagli atti è emerso quanto segue.

    La rettifica operata trae origine dall'attività di verifica svolta dall'Agenzia nei confronti della società contribuente ove emergeva l'errata deducibilità della quota annuale del fondo di fine mandato dell'Amministratore in violazione dell'art. 105, comma 4, TUIR; la società ricorreva contro il predetto avviso di accertamento deducendone l'infondatezza nel merito e la CTP, con l'impugnata sentenza, accoglieva il ricorso.

    In particolare, dall'impugnata sentenza, risultano così indicate le ragioni dell'accoglimento: a) la tesi dell'Ufficio basata sull'equiparazione tra TFM, ossia Il trattamento di fine mandato, ed il TFR, ossia il trattamento di fine rapporto, non è accoglibile in quanto per il TFM a differenza per il TFR non v'è una precisa norma di riferimento; b) anche l'eccezione relativa all'eccessiva onerosità del compenso dell'amministratore sostenuta dall'Ufficio non poteva essere accolta in quanto non sostenuta in sede di accertamento da elementi idonei.

    3. Con l'atto d'appello l'Agenzia delle Entrate censura l'impugnata sentenza per i seguenti profili:

    a) carenza e contraddittorietà della motivazione con conseguente...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    6. L'appello dell'Ufficio, come rappresentato e difeso, è fondato.

    7. Il trattamento di fine mandato è un'indennità che l'impresa si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato, quindi in un tempo successivo rispetto a quello in cui la società erogante ha praticato e dedotto per competenza dal reddito d'impresa i relativi accantonamenti. Tale indennità può essere stabilita in misura fissa o percentuale sul compenso annuo o proporzionale rispetto ad alcune grandezze del bilancio.

    Il T.F.M. è applicabile agli amministratori di società, ai procuratori, ai consiglieri e, più in generale, a tutti i collaboratori legati all'azienda da un contratto di collaborazione.

    Si rileva che la società sovente decide di accantonare l'indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione caso vita o caso vita/morte che offre diversi vantaggi fra cui: a) la rivalutazione del capitale; b) il fatto che le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c. - confermato dalla Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008); c) una protezione assicurativa e una salvaguardia della liquidità (accantonare annualmente quanto necessario all'erogazione del T.F.M.).

    La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori.

    Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita.

    Spetta ai soci, al momento della costituzione della società o successivamente con delibera assembleare, determinare l'eventuale attribuzione del T.F.M. all'amministratore, nonché l'importo afferente. Ricordiamo, infatti, che l'art. 2389 del codice civile prevede...

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