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Estremi:
Cassazione civile, 2016,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 800 del 2013, pronunciando sull'impugnazione proposta dalla società Savana società agricola s.r.l., nei confronti dell'INPS e della SE.RI.T. Sicilia s.p.a., con riguardo alla sentenza n. 2460 del 2009, emessa il 9 giugno 2009 dal Tribunale di Messina, confermava la stessa.

    2. Il Tribunale di Messina aveva rigettato, in quanto tardiva, l'opposizione proposta dalla suddetta società avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), con la quale si intimava alla medesima il pagamento della somma di Euro 81.671,53 a titolo di contributi IVS operai.

    3. La Corte d'Appello, che dava atto della mancata costituzione della SE.RI.T. Sicilia s.p.a., accoglieva il primo motivo di ricorso ritenendo tempestiva l'opposizione, ma rigettava il secondo, statuendo che la società non aveva diritto alle agevolazioni di cui alla L. n. 185 del 1992.

    4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la Savana società agricola s.r.l., prospettando tre motivi di ricorso.

    5. Resiste con controricorso l'INPS. 6. Resiste con controricorso, e spiega il ricorso incidentale articolato in due motivi (il primo autonomo, il secondo condizionato), la Riscossione Sicilia s.p.a., già SE.RI.T. Sicilia s.p.a., che premette di essersi costituita nel giudizio di secondo grado.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello.

    1. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, prospettata dalla Riscossione Sicilia s.p.a., per la violazione del principio di autosufficienza.

    Ed infatti, il ricorso rende comprensibile il mezzo processuale, in quanto nello stesso vi è una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), una sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell'illustrazione dell'errore che sarebbe stato commesso da quest'ultimo, e delle ragioni che lo facciano apprezzare, in ossequio al principio di autosufficienza.

    2. Tanto premesso, può passarsi all'esame dei motivi del ricorso principale.

    3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

    Assume la ricorrente che, erroneamente, la Corte d'Appello non aveva riconosciuto l'agevolazione contributiva benchè essa società avesse operato, nell'anno 2001, all'interno di aree rientranti tra quelle indicate come colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche.

    Il giudice di secondo aveva richiamato la L. n. 185 del 1992, art. 5 e la L. n. 228 del 2001, art. 10, e aveva affermato che tale ultima disposizione aveva esteso lo sgravio contributivo in questione anche alle società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale fosse stato sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.

    Quindi, illogicamente,...

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