Il caso
1- La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, negava la tutela sociale al lavoratore che aveva denunciato all'Inail la patologia nevrosi d'ansia derivata da un demansionamento subito, poiché in base all' art. 3, d.P.R. n. 1124/1965
2 - La Corte di Appello, come anche il Tribunale, respingeva la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere l'indennizzabilità della malattia professionale “disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia compatibili con situazione lavorativa anamnesticamente avversativa” poiché il danno psichico per situazioni di costrittività organizzativa non è indennizzabile dall'Inail dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003 e d.m. n. 134/2004. Con ricorso per cassazione il lavoratore ha chiesto l'annullamento della sentenza in quanto la Corte di Appello avrebbe ingiustamente negato l'indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo, riconosciuta anche in base al D.M. gennaio 2008 non annullato dalla sentenza n. 1576/2009 del Consiglio di Stato.
3 - La Corte di Appello, come anche il Tribunale, respingeva la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere l'indennizzabilità della malattia...
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