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Titolo:

Licenziamento collettivo: configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ai fini dell'estensione selettiva della platea lavorativa

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  • Sommario

  • Il caso

    Nel giugno del 2016, il rapporto di lavoro di una assistente di volo di compagnia aerea veniva risolto all'esito della procedura di licenziamento collettiva conclusa dall'azienda datrice.

    La lavoratrice provvedeva ad impugnare il comminato licenziamento, lamentando la sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la datrice di lavoro ed altra azienda del comparto aereo, così stigmatizzando l'operata scelta datoriale, attesa la mancata estensione della selezione dei lavoratori da licenziare all'intero complesso aziendale unitario e, dunque, anche agli assistenti di volo formalmente dipendenti della diversa compagnia di trasporto aereo.

    I Giudici del gravame, nel condividere la decisione di prime cure, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra le due compagnie aeree convenute, confermavano la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice all'esito della procedura di licenziamento collettivo attivata dalla formale datrice di lavoro, atteso l'obbligo datoriale di scegliere i lavoratori da licenziare nell'ambito dell'intero complesso aziendale e, pertanto, anche tra gli assistenti di volo formalmente dipendenti dalla diversa compagnia aerea.

    La Corte territoriale, pertanto, condannava l'azienda alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, detratto l'aliunde perceptum per effetto dell'occupazione successivamente reperita.

    Avverso tale decisione, proponevano ricorso per cassazione le compagnie aeree, stigmatizzando, in sintesi, la sentenza impugnata:

    - per avere ritenuto illegittimo il comminato licenziamento, sul presupposto motivazionale che a fondare la contitolarità del rapporto di lavoro bastasse la integrazione fra le...

 

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