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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    la Corte d'appello di Milano, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso con cui L.M.F., A.G.E., R.A.S.A. B.Y., soci lavoratori della società di servizi Quantumcoop consorziata di Oversin &RCO, alla quale SDA Express Courier aveva appaltato i servizi di logistica, chiedevano il pagamento di differenze retributive e del t.f.r., maturati per avere la Cooperativa applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNCI e non invece il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni;

    gli appellanti avevano dedotto che la cooperativa aveva agito in violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 23, comma 8 bis, il quale stabilisce che i soci lavoratori hanno diritto a trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

    la Corte territoriale ha giudicato del tutto carente il ricorso dei lavoratori quanto all'allegazione del maggiore grado di rappresentatività del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, in comparazione con il CCNL UNCI multiservizi, ritenendo insufficiente la qualificazione di "fatto notorio" della predetta maggiore rappresentatività del primo contratto, secondo la definizione datane dall'art. 115 c.p.c., comma 2;

    la cassazione della sentenza è domandata da L.M.F. e dai suoi litisconsorti sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria;

    le società Sda Express Courier s.p.a. già Italia Logistica s.r.l., Consorzio Oversin & RCO e Quantumcoop società cooperativa in liquidazione, hanno depositato controricorso;

    La causa era trattata all'adunanza della Sesta Sezione civile del 20 ottobre 2020 e rimessa, con ordinanza n. 29169/20, alla Quarta Sezione, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 375 c.p.c., per la trattazione in Sesta Sezione.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1)- col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 2729 c.c., e del D.L. n. 248 del 2007, art. 7, comma 4;

    sostiene che l'onere di provare quale fra i contratti collettivi potenzialmente applicabili è conforme al D.L. 248 del 2007, art. 7, comma 4, grava sul datore di lavoro; il giudizio di comparazione della rappresentatività delle oo.ss. stipulanti presuppone infatti la disponibilità di dati in possesso esclusivo del datore, e, pertanto, non può essere domandato ai lavoratori;

    2)- col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta violazione degli artt. 115,183,210 e 421 c.p.c.; la Corte d'appello non avrebbe considerato l'istanza istruttoria tendente a dimostrare la prevalenza del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni rispetto al Contratto collettivo nazionale UNCI multiservizi perché stipulato da sindacato comparativamente più rappresentativo, prospettata per l'eventualità in cui il giudice del merito avesse rigettato la qualificazione di "atto notorio" della maggiore rappresentatività delle oo.ss. confederali stipulanti.

    3)-La prima censura risulta fondata.

    Il D.L. n. 248 del 2007, art. 7, al 4 comma, prevede che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella...

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