M. N. ha chiamato in giudizio l'INAIL davanti al Tribunale di Aosta affermando la natura professionale del neurinoma del nervo acustico (VIII nervo cranico sinistro) dal quale è affetto, in quanto contratto a causa dell'uso abnorme di telefoni cellulari nel periodo 1995/2008, durante il quale aveva lavorato presso l'acciaieria Cogne di Aosta; ha chiesto, pertanto, la condanna dell'Istituto a corrispondergli la prestazione dovuta per legge, commisurata ad una percentuale di invalidità pari almeno al 65%.
Costituendosi in giudizio, l'INAIL ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante escussione di testimoni e con due CTU medico-legali, entrambe sul nesso causale (la prima affidata alla dott.ssa P. P., Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, poi ritenuta insoddisfacente dal primo Giudice, e la seconda affidata alla dott.ssa Carolina Marino, Specialista in Medicina Legale, coadiuvata dall'ausiliario dott. A. D'E., Specialista in Medicina del Lavoro), con sentenza n. 25/2020, pubblicata il 4.7.2020, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l'INAIL a corrispondere al ricorrente la prestazione spettante con riferimento alla percentuale di invalidità del 53%.
Propone appello l'INAIL; resiste l'appellato.
Disposta una nuova CTU medico-legale (affidata al prof. R. A., Specialista in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, e Professore Ordinario in Otorinolaringoiatria presso l'Università degli Studi di Torino), all'udienza del 5.10.2022 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, sia pure con una riduzione della percentuale di invalidità rispetto a quella oggetto della domanda, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'istruttoria orale espletata ha permesso di appurare che il sig. N., a causa della sua attività lavorativa di capo zona area 1 dell'acciaieria Cogne di Aosta e, comunque, di responsabile coordinatore dell'area, ha utilizzato in maniera massiccia telefoni cellulari nel periodo 1995/2008, per almeno tre ore al giorno durante l'orario di lavoro, e per un'ulteriore ora al giorno al di fuori dell'orario di lavoro per una sorta di reperibilità;
- a causa di un grave trauma acustico subito nel 1987 con conseguente completa perdita dell'udito dall'orecchio destro, il sig. N. utilizzava il telefono cellulare esclusivamente all'orecchio sinistro, e la patologia è insorta proprio nella parte sinistra del cranio del ricorrente;
- nessuno strumento era stato fornito al lavoratore per attenuare la sua esposizione alle radiofrequenze (ad es., cuffie auricolari) ed i primi telefoni cellulari (per almeno 5 anni, dal 1995 al 2000), utilizzavano la tecnologia Etacs;
- nel caso in esame vi è, quindi, la associazione tra un tumore raro (colpisce 1 persona su 100.000) ed una esposizione altrettanto rara come l'utilizzo massivo dal 1995 di telefonia cellulare ad elevate emissioni: se ne può, quindi, inferire che la rarità della doppia circostanza depone per una associazione causale;
- altro dato assai significativo è che l'intervallo tra l'inizio della esposizione (1995) e la comparsa dei primi segni di neoplasia (2009) corrisponde ad una latenza di circa 14 anni, periodo da ritenersi assolutamente congruo con i valori di latenza che si osservano per i tumori di cui trattasi;
- la...
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