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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    1. Previo ricorso al Tribunale di Catania il lavoratore in epigrafe indicato otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto a ST MICROELECTRONICS srl il pagamento della somma di Euro 1.317,75, per maggiorazioni spettanti ad esso dipendente, addetto a turni avvicendati, anche sulla mezz'ora retribuita prevista per la refezione in virtù dell'art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria applicato al rapporto, non derogato dall'accordo sindacale sui 21 turni stipulato per lo stabilimento di (Omissis) in data 9.5.2007.

    2. Proposta opposizione avvero il provvedimento monitorio, il suindicato Tribunale la respingeva deducendo che, premesso che la mezz'ora per la mensa, in virtù del CCNL, rientrava nell'orario lavorativo, l'accordo sindacale del 2007 non aveva derogato la normativa collettiva e non vi era stata una espressa rinuncia alla maggiorazione sulla detta mezz'ora, neanche desumibile dai calcoli dei sindacati elaborati in sede di accordo su un orario di 7,45 ore; inoltre, il primo giudice sottolineava che l'accordo, nel determinare i turni, aveva previsto una sovrapposizione oraria, al cambio turno, di 15 minuti retribuiti come orario ordinario e che espressamente era stato previsto che tutti gli istituti contrattuali, di spettanza dei lavoratori, dovessero essere riproporzionati, per il personale che operava su 21 turni, sulla base di un orario giornaliero di 8,25 ore senza eccezione per la mezz'ora mensa per cui, qualora si fosse voluto escludere detto tempo dal calcolo della maggiorazione, il riferimento avrebbe dovuto avere riguardo ad un orario di 7,45 ore.

    3. A seguito di gravame, la Corte di appello di Catania, con la sentenza oggi impugnata, confermava la pronuncia di prime cure.

    4. A fondamento della decisione la Corte distrettuale evidenziava che: a) l'esercizio del diritto non poteva considerarsi estinto per suo mancato esercizio non risultando sussistere gli elementi per ritenere l'inerzia...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    1. I motivi possono essere così sintetizzati.

    2. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1175,1225,1227,1375 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la Corte territoriale, nel valutare l'eccezione della perdita della situazione soggettiva, falsamente applicato le regole operanti sul piano dei comportamenti di debitore e creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio quanto sul generale assetto sottostante l'esecuzione del contratto; si sostiene che l'inerzia prolungata e l'affidamento in buona fede della controparte dalla stessa ingenerato erano idonee a produrre la cd. perdita della situazione soggettiva e ciò a prescindere dal concorrere dell'elemento soggettivo integrante una effettiva rinuncia tacita.

    3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per omesso esame su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti comportante una apparente e/o perplessa motivazione con relativa nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere valutato la Corte territoriale fatti storici e circostanze rimaste ad identificare l'inerzia del lavoratore come "qualificata" e non derivante da semplice ignoranza per neutro decorso del tempo, ai fini di considerare il legittimo affidamento della società nell'abbandono della pretesa. In particolare, la ricorrente segnala il fatto che le OO.SS. avevano ritenuto più conveniente non equiparare il trattamento di (Omissis) con quello di (Omissis) e le circostanze, non contestate e non esaminate, che le maggiorazioni relative alla "mezz'ora mensa", presso la sede di (Omissis), non erano state mai conteggiate e che nessuna azione o rivendicazione collettiva o individuale era stata mai avanzata.

    4. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

    5. Esso, infatti, sebbene prospettato...

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