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Titolo:
Comunicazione scritta di licenziamento: inammissibile la prova per testimoni
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  • Sommario

  • Il caso

    La ricorrente per cassazione subiva, in primo grado, un provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale alla propria lavoratrice durante una riunione, accompagnato dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e dalla condanna al risarcimento del danno mediante pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

    Meglio non andava innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, la quale respingeva il reclamo presentato dalla società avverso il detto provvedimento.

    In sintesi, il datore di lavoro, secondo i Giudici aditi, non aveva adempiuto al proprio onere di provare con la forma scritta ad substantiam il licenziamento, non essendo ammissibile la prova testimoniale del presunto recesso datoriale scritto.

    Il ragionamento del giudicante parte dalla premessa che qualora venga contestata la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova orale, altrimenti, la testimonianza conterrebbe inevitabilmente al suo interno la prova orale dell'esistenza scritta di un atto per il quale la forma è richiesta ad substantiam.

    La questione

    La questione approdata in Cassazione è la seguente: è ammissibile provare attraverso testimoni la comunicazione del licenziamento asseritamente avvenuta per iscritto?

    Le soluzioni giuridiche

    Secondo la Corte di Cassazione, il Giudice di merito avrebbe affrontato e deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi dedotti da parte ricorrente non avrebbero offerto nuovi elementi atti a mutare l'orientamento consolidato in...

 

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