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Titolo:

Tolleranza della condotta contestata al lavoratore e giusta causa di licenziamento

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  • Sommario

  • I precedenti sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità del licenziamento disciplinare, della tolleranza della condotta contestata

    Analizzando la giurisprudenza della Cassazione in materia di giusta causa di licenziamento si può affermare che la tolleranza, da parte del datore di lavoro, della condotta contestata al dipendente e posta alla base del suo licenziamento exart. 2119 c.c. non vale, di per sé, a escludere la lesione del vincolo fiduciario e la sussistenza della giusta causa stessa.

    Ciò in quanto ogni inadempimento è autonomo anche nella valutazione del datore di lavoro (Cass. 9701/2012).

    Tale prospettazione tende ad esaltare l'elemento della specificità del giudizio sulla sussistenza della giusta causa che postula la necessità di accertare in concreto se – in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comporta – la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro (Cass. 19 giugno 2020, n. 12031; Cass. n. 12798 del 2018).

    In altre parole: nel giudizio sulla sussistenza della giusta causa non c'è spazio per valutazioni generali e astratte ma occorre verificare se, in concreto, con specifico riferimento agli elementi oggetti e soggettivi del caso, la condotta del dipendente è sufficiente a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

    Di per sé, dunque, anche una condotta tollerata dal datore di lavoro può assumere, con...

 

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