ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. La Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla SNEM s.p.a., ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato il (OMISSIS) a R.P. ed ha rigettato il reclamo da quest'ultimo proposto in un separato procedimento poi riunito.

    2. La Corte territoriale ha premesso che: il lavoratore, dipendente della società reclamante dal 6.4.2010 con qualifica di impiegato, in data 12.5.2017 ha chiesto di usufruire dell'aspettativa per il periodo dall'1.6.2017 al 30.6.2017; il 15.05.2017 la società ha accettato la richiesta ma, con successiva lettera del (OMISSIS), ha chiesto al lavoratore di specificare i motivi della domanda di aspettativa; con lettera del (OMISSIS) il R. ha modificato la data della aspettativa richiesta (dall'1.6.2017 al 30.9.2017) ed ha allegato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza della moglie e la presenza di minacce di aborto, con prescrizione di 30 giorni di cure e riposo domiciliare; con nota dell'1.6.2017 la società ha accolto l'istanza, qualificandola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai sensi del c.c.n.l. del settore, art. 157, e della L. n. 53 del 2000, art. 4.

    3. Nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa sono state svolte indagini investigative, su incarico della società, nel corso delle quali il dipendente è stato visto, nei giorni 27 e 28 giugno, 3, 4, 20, 21 e 24 luglio, svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso o la moglie erano titolari. L'1.8.2017 la società ha inviato la contestazione disciplinare e con lettera del (OMISSIS) ha intimato il licenziamento per giusta causa.

    4. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ragione dell'inadempimento contrattuale addebitabile al lavoratore che ha violato l'espresso divieto, posto dalla L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2, e dal del...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 53 del 2000, art. 4, e dell'art. 157 c.c.n.l. (già art. 151 c.c.n.l.). Si sostiene che l'aspettativa richiesta dal lavoratore e concessa dalla società fosse un'aspettativa per motivi personali (e non per "gravi motivi familiari") e che la Corte di merito abbia errato nel ritenere applicabili le disposizioni richiamate.

    7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla gravità dell'inadempimento ai fini del giustificato motivo soggettivo di recesso. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che l'aspettativa concessa non ha comportato benefici economici per il lavoratore né costi per la collettività e neppure conseguenze negative per la società datoriale, che era in regime di contratti di solidarietà difensiva e non ha avuto necessità di sostituire il dipendente. La società ha concesso l'aspettativa per l'intero periodo richiesto (1.6.17 - 30.9.17), pur a fronte del certificato medico recante una prognosi fino al 19.6.17, così ingenerando l'equivoco di aver concesso di fatto una aspettativa per motivi personali.

    8. Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame dei medesimi elementi indicati nel precedente motivo di ricorso.

    9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il vizio di violazione di legge è formulato sul presupposto di una diversa ricostruzione in fatto, e cioè ipotizzando che l'aspettativa fosse stata concessa dalla società per motivi personali, anziché per gravi motivi familiari.

    10. Al riguardo, la sentenza impugnata ha accertato che "con nota dell'1.6.2017 la società accoglieva l'istanza qualificandola come aspettativa per gravi motivi familiari, ai...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...