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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda degli odierni ricorrenti, eredi di S.V., volta ad ottenere la rendita ai superstiti, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85.

    2. Nella motivazione, la Corte di appello ha premesso le circostanze di fatto allegate dagli appellanti, descritte nei termini che seguono: "Il decesso (del de cuius) (...) (in viaggio di lavoro in Cina) (e') avvenuto a causa di una situazione di forte stress lavorativo, determinatasi tra il (OMISSIS), a seguito della cancellazione di un volo aereo per maltempo che lo aveva costretto ad una lunga attesa in aeroporto, ad un pernottamento di fortuna in un albergo e ad un successivo viaggio in treno di oltre 700 km sino a (OMISSIS), ove aveva dovuto subito partecipare ad una importante riunione, con un periodo di veglia di quasi 24 ore consecutive".

    3. La Corte territoriale ha, poi, osservato che il de cuius, il successivo (OMISSIS), veniva trovato morto (in Cina) nella sua camera d'albergo e che in ordine ai fatti esposti non sussisteva alcuna contestazione.

    4. Nel merito, ha giudicato infondata la domanda. A tale riguardo, ha rilevato come l'evento denunciato non fosse collegato alla prestazione lavorativa in sé ma derivasse dalla esposizione ad un rischio generico (cancellazione del volo per maltempo e quanto poi ne era conseguito) cui possono essere esposti, in modo indifferenziato, tutti coloro che viaggiano in aereo.

    5. Per la Corte di appello, l'arresto cardiocircolatorio (rectius: il dedotto infarto), oltre ad essere meramente ipotizzato - non risultando mai effettuato un esame autoptico diretto a stabilire con certezza la causa della morte -, non poteva dirsi in rapporto di derivazione eziologica con l'attività di lavoro, mera occasione e non causa dell'exitus. Ha reputato, perciò, non sussistenti...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    10. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

    11. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, - i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2.

    12. Assumono che la Corte d'Appello avrebbe errato nella interpretazione della nozione di "causa violenta", in particolare, richiedendo la prova del nesso eziologico del decesso con uno sforzo diretto a vincere dinamicamente una resistenza.

    13. Deducono l'erroneità della argomentazione in ragione del fatto che gli eredi avevano allegato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la morte del congiunto per infarto del miocardio (e dunque per una causa ex se violenta, secondo la giurisprudenza della Corte), insorto a seguito delle condizioni di stress fisico e psichico determinatesi durante il viaggio di lavoro in Cina.

    14. Con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, - i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85, e dell'art. 41 c.p..

    15. Assumono che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso il collegamento causale dell'evento con l'occasione di lavoro, senza considerare che nel concetto di "occasione di lavoro" sono da ricomprendere anche le attività finalizzate all'esecuzione della prestazione lavorativa, compresi gli spostamenti tra un luogo e l'altro, e che, alla nozione di infortunio in itinere, vanno ricondotti anche gli eventi determinati da rischi a cui è sottoposta la genericità...

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