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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    La Corte d'appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato il ricorso proposto da C.A.C., D.C.I. e D.C.P.V., eredi di D.C.V., dipendente del Comune di (OMISSIS) con mansioni di autista di scuolabus, i quali rivendicavano il riconoscimento in loro favore della rendita ai superstiti, a seguito del decesso del loro dante causa per infarto del miocardio, subito contestualmente ad un incidente stradale occorso mentre era alla guida del pulmino,- determinato dallo stress psico - fisico accumulato negli anni di lavoro in svariate mansioni presso lo stesso Comune.

    La Corte d'appello ha escluso, alla luce dell'istruttoria e della Consulenza medico legale espletata, che l'infarto potesse essere derivato causalmente dallo svolgimento della prestazione lavorativa, atteso che gli appellanti, cui spettava di dimostrare la condizione di superlavoro e/o di stress psico-fisico comunque intervenuto, anche a ridosso dell'evento mortale, non avevano fornito prova di quali fossero stati in concreto i fattori che avevano causato direttamente o concorso a causare l'evento mortale.

    Nello specifico, ha accertato che mancava qual si voglia allegazione circa l'articolato dei turni di lavoro, - la loro durata - e - la protrazione di ore per lavoro straordinario; che l'attività svolta per sua natura non risultava correlata a condizioni di stress particolari o che richiedessero lo svolgimento di lavoro straordinario, né a ritmi particolarmente usuranti, specie se, come attestato dal medico curante di D.C.V., il lavoratore era esente da patologie.

    Ha escluso quindi che quest'ultimo fosse soggetto a condizioni di superlavoro, valorizzando l'elemento istruttorio emerso in causa per cui egli non era il solo a condurre i tre automezzi destinati al servizio di scuolabus del Comune di Latiano, essendo di ciò incaricati altri due...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Col primo motivo i ricorrenti deducono "Erronea e non veritiera interpretazione delle emergenze processuali con particolare riguardo alle produzioni documentali ed alla prova testimoniale - Violazione dell'art. 112 c.p.c. e ss."; contestano alla Corte d'appello di non aver riconosciuto la sussistenza del raggiungimento della prova, documentale e testimoniale, circa la gravosità delle mansioni espletate dal D.C. e della concorrenza dell'antefatto costituito da un malore mattutino quale concausa rilevante ai fini della rilevanza del nesso causale.

    Col secondo motivo lamentano "Omessa valutazione di fatti circostanze e documenti - Missiva del 12.02.2013 del Comune di Latiano - Rilevanti ai fini della decisione - Violazione dell'art. 210 c.p.c. e ss., nonché degli artt. 112 e ss. c.p.c."; lamentano che la Corte territoriale non abbia accolto la richiesta istruttoria di acquisire i fogli di presenza degli autisti che si trovavano al lavoro con il loro dante causa il giorno della morte di questi e di non averli chiamati a deporre in qualità di testimoni.

    I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione, concernendo entrambi l'apprezzamento degli elementi probatori da parte del giudice di secondo grado.

    Essi sono inammissibili.

    Le censure dei ricorrenti si limitano genericamente, per un verso a contestare l'accertamento del nesso causale tra evento e attività professionale, oggetto del giudizio insindacabile del giudice del merito quando sorretto, come nel caso in esame, da logica e adeguata motivazione, per altro verso a denunciare l'errata valutazione del materiale probatorio posto, secondo insindacabile apprezzamento del giudice del merito, a sostegno della decisione.

    Si rammenta in proposito che in base a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la critica di errore di valutazione in cui sia eventualmente incorso il...

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