CHE:
1. con decreto 21 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di O.P., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto della Commissione Territoriale di Padova, di reiezione della sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2. esso escludeva la deduzione dal richiedente, che aveva reiterato la domanda di protezione internazionale già rigettata dal Tribunale con decreto 2 marzo 2018 definitivo, di nuovi elementi rilevanti: a ciò dovendosi limitare in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. E in proposito rilevava non essere determinante, ai fini del riconoscimento della protezione richiesta, l'integrazione sociale, soltanto concorrente con altre condizioni, ormai accertate con il suddetto decreto di rigetto, in giudicato; né riteneva che la nuova documentazione lavorativa prodotta attestasse un cambiamento della situazione già valutata nel marzo 2018, continuando il richiedente a lavorare in Italia con brevissimi contratti a termine, pur senza soluzione di continuità, tuttavia non sintomatici di una sua stabilità economica;
3. con atto notificato il 23 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell'Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per omessa valutazione della relazione psicologica del (OMISSIS), successiva alla valutazione di vulnerabilità contenuta nel decreto di rigetto del 2 marzo 2018, evidenziante l'importanza della prosecuzione del percorso di supporto psico-sociale intrapreso dal ricorrente dopo la reiterazione della domanda (primo motivo); nullità del decreto per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carenza di motivazione in merito alla vulnerabilità del richiedente per motivi di salute psichica alla luce della nuova documentazione (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, per mancata valutazione della situazione della (OMISSIS), ai fini dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e della qualità dell'integrazione raggiunta in Italia (a fronte della condizione di deprivazione dei diritti umani fondamentali del Paese di origine), omessa considerazione delle buste paga prodotte da gennaio ad agosto 2019 (ciascuna per retribuzione netta di oltre 1.000,00 Euro al mese) e della lettera Vivai Boschetto s.s. (doc. allegato al ricorso sub 18) di auspicio del datore di lavoro di concessione al lavoratore (dimostratosi "ottimo... disponibile e volenteroso") di un documento di soggiorno di durata più lunga per una maggiore stabilizzazione del rapporto (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. in tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b) subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...