ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    che, con sentenza del 7 ottobre 2016, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone che, sulla domanda proposta da V.E. nei confronti di G.S. S.p.A. (ora S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l.), DIA Distribuzioni S.p.A. e Allianz S.p.A. di risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio psicofisico sofferto in relazione al quale era venuto a trovarsi in uno stato di incapacità naturale implicante l'invalidità delle dimissioni rassegnate ed il ripristino del rapporto con la G.S. S.p.A, si era pronunziato per il rigetto di quest'ultimo capo, limitandosi alla condanna di G.S. S.p.A., DIA Distribuzioni S.p.A. e Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. in solido al pagamento in favore del V. di un importo complessivo di Euro 17.334,74 a titolo di invalidità temporanea e parziale e danno biologico nella misura del 7,5% oltre interessi legali, ribadiva a carico di S.S.C. S.r.l. e di DIA distribuzioni S.p.A. la condanna in solido per un importo pari a 92.940,74 ma, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Allianz S.p.A. rigettava la domanda di garanzia proposta dalla S.S.C. S.r.l. nei confronti della predetta Società di assicurazioni condannando il V. alla restituzione delle somme ricevute dalla stessa Società;

    che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., comma 1, sollevata dalla S.S.C. S.r.l. e, quanto al merito, valide le rassegnate dimissioni per non essere ravvisabile, alla stregua dell'espletata CTU, la denunciata incapacità naturale, ma sussistente, sulla base della stessa CTU, la lamentata invalidità lavorativa, dovuto (per essere il pregiudizio psicofisico ricollegabile al mobbing imputato alla S.S.C. S.r.l.) il risarcimento del danno quantificato in coerenza con l'esito della CTU medesima e fondata l'eccezione sollevata dall'Allianz S.p.A. di decadenza...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 32 Cost., artt. 2059 e 1226 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità con specifico riguardo alla mancata considerazione del criterio della personalizzazione del danno non patrimoniale e comunque la carenza di motivazione in ordine ai criteri di liquidazione del danno stesso;

    - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non essersi pronunziata sul motivo d'appello relativo alla non conformità alla tariffa professionale vigente della quantificazione delle spese di lite da parte del primo giudice; che il primo motivo deve ritenersi infondato atteso che le censure ivi mosse non attengono all'aver la Corte territoriale disatteso il riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano cui questa Corte ha riconosciuto la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 20895/2015, n. 9950/2017 e n. 11754/2018) ma si risolvono nel desumere dal tenore della motivazione il mancato ricorso al criterio della "personalizzazione" del danno non patrimoniale. Tale criterio è nella specie da escludersi. Si deve considerare che tale procedimento è diretto a valorizzare, insieme alle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari nelle quali, alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la nota sentenza n. 26972/2008, risultano incluse le voci del danno biologico, morale ed esistenziale, sicchè in questo quadro la loro autonoma considerazione si risolve in una inammissibile duplicazione risarcitoria specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che da quelle si...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...