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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    la società Sgambaro s.p.a. (già Jolly Sgambaro S.r.l.), domanda la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Foggia, ha riconosciuto in capo a V.M., dipendente del molino gestito dalla stessa società dal 1.1.1972 al 31.8.2003 con inquadramento nel primo livello, quadro-super del CCNL per i dipendenti delle industrie alimentari, il diritto alla corresponsione della somma di Euro 50.429,06 a titolo di compenso per lavoro straordinario e alla corrispondente riliquidazione del t.f.r., oltre alla rivalutazione e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;

    la decisione, fondata sulla base delle testimonianze acquisite al giudizio di merito, ha motivato sull'accertamento della particolare gravosità dell'impegno del V. in rapporto alla durata dell'orario di lavoro, soprattutto nei periodi delle campagne agrarie annuali;

    la Corte d'appello ha inoltre stabilito che la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle industrie alimentari, nel fissare l'orario settimanale in quaranta ore, non opera nessuna differenza tra il personale chiamato a svolgere funzioni direttive e il restante personale, ed ha rilevato che la Società appellata non aveva individuato nessuna disposizione del CCNL applicabile al settore alimentare che consentisse di escludere la fruizione dello straordinario in capo al personale direttivo, per il lavoro svolto oltre il limite orario fissato in quaranta ore settimanali;

    la cassazione della sentenza è domandata dalla società Sgambaro s.p.a. (già Jolly Sgambaro S.r.l.) sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato da successiva memoria;

    V.M. ha depositato tempestivo controricorso;

    è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 15 marzo 1923, n. 695, art. 1, comma 2, conv. in L. 17 aprile 1925, n. 473, e del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 17, comma 5, lett a), per avere erroneamente affermato che al personale direttivo spetta la retribuzione del lavoro straordinario";

    la sentenza impugnata, condannando la società a corrispondere al lavoratore somme a titolo di compenso per lavoro straordinario avrebbe violato le norme di legge richiamate in epigrafe - che prevalgono rispetto alle norme del CCNL applicabile alle imprese del settore alimentare - le quali ne escludono espressamente il godimento in capo al personale direttivo;

    il motivo è infondato;

    secondo i principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante (In tal senso cfr. Cass. n. 18161 del 2018; Cass. n. 3038 del 2011);

    nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha accertato, attraverso dichiarazioni testimoniali rese da fonti coinvolte nelle medesime attività svolte dall'odierno controricorrente presso l'unità operativa di Cerignola (un granaio ove veniva acquistato e stoccato il grano), che le modalità orarie del lavoro e la misura temporale dell'impegno lavorativo del V. avevano ecceduto il limite della ragionevolezza, tenuto conto soprattutto dell'intensità dell'attività nei periodi della campagna agraria, caratterizzati da un forte afflusso di prodotto presso...

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