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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    Che:

    C.A., già reintegrata nel suo posto di lavoro dal Tribunale di Melfi presso la s.r.l. Yazaki Europe Limited Italia, lamentò di essere stata collocata non più presso la sede di (OMISSIS) ma presso la lontana sede di (OMISSIS), con mansioni deteriori, ciò che peggiorò le sue condizioni di salute costringendola ad una lunga assenza per malattia quasi sino all'esaurimento del periodo di comporto (9.11.15), sicchè chiedeva (in data 6.11.15) un periodo di ferie di 20 giorni, che la società le accordava per un solo giorno (11.11.15) confermando quindi il detto trasferimento a (OMISSIS), cui essa si opponeva comunicando certificazione sanitaria.

    La YELI le contestava disciplinarmente le assenze ingiustificate dei giorni 20,23,24,25,26 novembre 2015, quindi in data 17.12.15 la licenziava per giusta causa.

    La C. proponeva ricorso ex L. n. 92 del 2012 al Tribunale di Potenza che lo respingeva con ordinanza 27.1.17.

    Con sentenza n. 61/18 il Tribunale di Potenza respingeva il ricorso proposto dalla C. ex L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, confermando l'ordinanza opposta, rilevando la consapevolezza da parte della lavoratrice della ingiustificatezza delle plurime assenze.

    Avverso tale sentenza interponeva appello la lavoratrice; resisteva la s.r.l. YELI.

    Con sentenza depositata il 18.7.18, la Corte d'appello di Potenza respingeva il gravame.

    Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C., affidato a sei motivi, cui resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Che:

    Con primo motivo la C. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2110 e 2119 c.c., oltre che dell'art. 173 c.c.n.l. commercio, deducendo di aver giustificato, con certificazione medica e di P.S., le sue (ulteriori) assenze, v. Cass. n. 10086/18.

    Il motivo è fondato posto che la C. chiese, in prossimità dell'esaurirsi del periodo di comporto, un periodo di ferie (non accordatole), trasmettendo peraltro un certificato medico, sicchè le sue assenze risultavano comunque giustificate.

    2. Il mutamento del titolo dell'assenza, pure lamentato dalla società, non rileva soverchiamente. Secondo il più recente indirizzo di legittimità, dovendo ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, Cass. 11 maggio 2000, n. 6043, Cass. 17 febbraio 2000, n. 1774; Cass. 26 ottobre 1999, n. 12031, Cass. 15 dicembre 2008 n. 29317, Cass. 3 marzo 2009 n. 5078, questi ha la facoltà di sostituire alla malattia a fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo;scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto. L'orientamento risulta confermato dai successivi arresti di legittimità, cfr. Cass. 7 giugno 2013 n. 14471, ove sono valorizzati i canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, con conseguente cassazione della sentenza d'appello che "pur dando atto, correttamente, che non esisteva nessuna norma che imponesse l'accoglimento delle ferie rimesse ad una valutazione discrezionalè dei datore di lavoro chiamato a bilanciare esigenze contrapposte- non...

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