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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVA

    che:

    con ricorso in data 19 marzo 2013 i signori G.E. e M.C. convenivano in giudizio TRENITALIA S.p.a., premesso di essere coniugati ed entrambi dipendenti della società assumevano di avere fruito entrambi del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, per l'assistenza e la cura dei loro due figli, sicchè in relazione al godimento del congedo parentale cosiddetto frazionato, lamentavano che parte datoriale aveva considerato come giorni di fruizione del suddetto congedo, e non invece come riposo o festività, i sabati e le domeniche e i giorni festivi e seguivano un periodo di congedo parentale (ove successivamente fosse ripresa l'attività lavorativa), ovvero i sabati, le domeniche e i giorni festivi posti tra due periodi di congedo parentale, quando il primo periodo era seguito da un giorno di ripresa dell'attività lavorativa. Pertanto, avevano chiesto di accertare il diritto da essi vantato al ricalcolo delle giornate di congedo parentale fruite in maniera frazionata. Il giudice adito con sentenza del 9 maggio 2014, accoglieva in parte le domande avanzate dall'attrice G., volte ad accertare come non computabili quale congedo parentale le giornate non lavorative/domenicali e festive poste tra un periodo di congedo parentale ed un altro, allorchè tali giornate fossero precedute almeno da un giorno di ripresa dell'attività lavorativa, rigettando quindi le altre domande e per intero quanto richiesto dal M.;

    l'anzidetta pronuncia veniva impugnata da TRENITALIA come da ricorso depositato il 9 luglio 2014, chiedendone la parziale riforma con riferimento alle pretese della G. accolte in primo grado;

    il gravame era, quindi, respinto dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 139 in data 10 febbraio - 25 marzo 2015, avverso la quale Trenitalia S.p.A. proponeva ricorso per cassazione come da atto del 7 agosto 2015, notificato a mezzo del servizio postale...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    a sostegno del ricorso TRENITALIA, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha denunciato violazione falsa applicazione del anzidetto D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c. e di ogni altra norma il principio in materia di congedi parentali, anche frazionati, nonchè di correttezza e buona fede nell'adempimento del contratto, oltre che di esercizio abusivo del diritto, anche in relazione al principio costituzionale di solidarietà, sostenendosi inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'Appello, secondo la ricorrente, aveva sviluppato un'analisi della ratio legis, che aveva individuato nello scopo di sovvenire alle esigenze dei genitori, a sua volta presupposto per la compressione del diritto dell'imprenditore, soggetto anche all'uso del cosiddetto congedo parentale frazionato. Tuttavia, evidentemente nel caso di specie Trenitalia non aveva contestato che in astratto la regula juris dovesse interpretarsi nei sensi prospettati dalla Corte territoriale, avendo piuttosto sostenuto che il modo in cui concretamente la G. aveva esercitato il suo diritto al congedo costituiva violazione dei principi di rango costituzionale (dall'esercizio dell'attività imprenditoriale alle regole solidaristiche), che invece dovevano ispirare l'azione di ciascuno, e non da ultimo anche del lavoratore nel contesto del rapporto di subordinazione. D'altra parte, che la G. avesse adottato un frazionamento abusivo del congedo in parola era confermato dalla regolarità con la quale il aveva ripetuto il suo comportamento: assentandosi di volta in volta per più giorni successivi a quelli festivi, per poi presentarsi al lavoro un solo giorno ed evitare che giorni festivi fossero computabili come congedo. In tal modo la predetta aveva reso, per oltre un mese, una prestazione sostanzialmente "inutilizzabile per la società datrice di lavoro ed...

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