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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2020 - LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazz. Uff., 17 marzo 2020, n. 69). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. -  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA) (A)

      ________

      (A) In riferimento all'Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 02/04/2020 n. 1464. In riferimento alla proroga della validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali vedi: Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 01/06/2020 n. 4051. In riferimento agli appalti pubblici nell'emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e decreto Rilancio vedi: Circolare ASSONIME 22/05/2020 n. 10.



    • ARTICOLO N.64

      (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 1


    • [1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.]

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