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Estremi:
Tribunale Ravenna, 2020,
  • Fatto

    MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 28/04/2017 Z.E. ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse la separazione personale dal coniuge V.C., con il quale aveva contratto matrimonio in MASSA LOMBARDA in data .., trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune, nell'anno 1986 parte I, n. 5; deducendo che dall'unione era nata la figlia V., maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

    La ricorrente esponeva che la crisi del matrimonio era addebitabile al marito, il quale aveva violato i doveri derivanti dal matrimonio, in particolare l'obbligo coniugale di fedeltà e pertanto chiedeva che gli fosse addebitata la separazione e che fosse condannato a versarle una somma di € 1000,00 a titolo di contributo al proprio mantenimento.

    Si costituiva parte resistente, non opponendosi alla domanda di separazione ma domando condizioni differenti e chiedeva che fossero rigettate sia la domanda di addebito della separazione, sia la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della Z.E..

    All'udienza del 19/10/2017 il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie dovuto dal marito.

    Le parti venivano quindi rimesse dinanzi al G.I. ed interveniva in giudizio il P.M.

    Le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata sentenza parziale di separazione e il Tribunale pronunciava la sentenza n. 298/2018 del 29/03/2018, limitatamente al vincolo, rimettendo la causa in istruttoria con contestuale ordinanza.

    La causa veniva istruita sia documentalmente, con l'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale atta a fornire un quadro il più possibile completo delle rispettive situazioni nonché con l'escussione dei testi ammessi.

    All'esito la causa è stata trattenuta in decisione...

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