[1] A norma dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 22 marzo 2020, i termini di efficacia del presente decreto, sono prorogati al 3 aprile 2020.
[2] A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 1° aprile 2020, l'efficacia della disposizioni di cui al presente Decreto, e' prorogata fino al 13 aprile 2020.
[3] Da ultimo, a norma dell'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. 10 aprile 2020, il presente decreto cessa di avere effetto a decorrere dal 14 aprile 2020.
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