(A) In riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dal presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 marzo 2020, n. 37.
In riferimento alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riguardo a norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi, di cui al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 marzo 2020, n. 38.
In riferimento alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 08/04/2020 n. 8
[1] Decreto abrogato dall'articolo 1, comma 2 della Legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. A norma del Comunicato 2 maggio 2020 (in Gazz. Uff., 2 maggio 2020, n. 112), il presente decreto non è stato convertito in legge.
ARTICOLO N.19
Misure urgenti in materia di pubblico impiego
[1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 possono provvedere i competenti servizi sanitari 1.
5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.] ...
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