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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2020 - LEGGE 23 febbraio 2020 n.6 (in Gazz. Uff., 23 febbraio 2020, n. 45). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13. -  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) 12



    • ARTICOLO N.3

      Attuazione delle misure di contenimento


    • [1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una [sola] regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.]12

      [2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.] 3

      [3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti gia'...

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