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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. In data 4.12.2014 la SINIAT spa (oggi Etex Building Performance spa) ha comunicato al dipendente S.M. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    2. Il Tribunale di Sulmona, sia in fase sommaria che in sede di opposizione della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, ha dichiarato la legittimità del licenziamento.

    3. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 175 del 2018, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha ritenuto, esclusa la natura ritorsiva, illegittimo il recesso, con declaratoria di risoluzione del rapporto e condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

    4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Etex Building Performance spa affidato a quattro motivi.

    5. Ha resistito con controricorso S.M., ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in virtù di Delib. Consiglio Ordine degli Avvocati di L'Aquila 6 luglio 2018, formulando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui a sua volta ha resistito con controricorso la società.

    6. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

    7. Le parti hanno depositato memorie.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    1. I motivi possono essere così sintetizzati.

    2. Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e/o 5, e/o della L. n. 183 del 2010, art. 30, anche in relazione all'art. 41 Cost., per avere erroneamente la Corte territoriale, da un lato, accertato l'effettività della riorganizzazione attuata dalla società con la redistribuzione delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato (nella specie distribuzione fra tutti i dipendenti con mansioni di carrellista addetti al reparto logistica dell'attività di completamento dei carichi in partenza con i pacchetti contenenti materiale pubblicitario da inviare alla clientela a scopo pubblicitario, nonchè con accessori ed utensili per il montaggio, attività prima svolta in via esclusiva dal S.) e, quindi, la non pretestuosità della soppressione della posizione lavorativa e, dall'altro, per avere dichiarato l'illegittimità del licenziamento sul presupposto che le ragioni tecniche che avevano determinato la scelta di pervenire a detta riorganizzazione non risultavano in alcun modo precisate e che il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell'ulteriore elemento rappresentato dall'andamento economico negativo che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell'organizzazione di lavoro.

    3. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e/o dell'art. 2697 c.c. e/o della L. n. 183 del 2010, art. 30, anche in relazione all'art. 41 Cost., per avere la Corte di merito errato nell'avere ritenuto che fosse il datore di lavoro ad essere onerato di fornire la prova del preteso "andamento economico negativo" che avrebbe imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell'organizzazione del lavoro".

    4. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta l'omesso...

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