che:
1. Con la sentenza n. 484/2016 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso n. 123 del 2013 con la quale era stato accertato e dichiarato che la SME spa e la FINRES spa, nella quale era stata fusa per incorporazione la MAGAZZINI CEM srl in liquidazione, possedevano le caratteristiche dimensionali e organizzative per essere qualificate "grande magazzino" ai fini dell'applicazione dell'art. 33 del CCNL del Settore terziario nonchè era stato accertato il diritto dei lavoratori, originari ricorrenti, all'applicazione dell'orario di 38 ore settimanali con decorrenza dall'1.1.1996 e fino al 1 gennaio 2004 nello stabilimento di (OMISSIS) alle dipendenze della ditta MAGAZZINI CEM SRL e per il successivo periodo alle dipendenze della SME SUSEGANA srl, con condanna delle società a corrispondere le differenze retributive conseguenti all'applicazione dell'orario di 38 ore settimanali in luogo di quelle lavorate di 40 ore, con riferimento a tutti gli istituti retributivi e con decorrenza dai cinque anni precedenti il primo atto di messa in mora per ciascun ricorrente, oltre accessori.
2. Per quello che interessa i giudici di seconde cure evidenziavano che: a) la ratio dell'art. 33 del CCNL Settore terziario era quella di regolare l'orario di lavoro dei commessi che si trovano ad operare in condizioni diverse e più impegnative e/o stressanti di quelle del negozio di piccole dimensioni; b) per la definizione di "grandi magazzini", sia che si dovesse prendere in considerazione la nozione adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico sia che si dovesse avere come riferimento quella elaborata dall'ISTAT, ciò che assumeva rilevanza ai fini della individuazione era una serie di elementi che erano ravvisabili nello stabilimento ove veniva espletata l'attività lavorativa; c) conseguentemente era applicabile l'art. 33 del CCNL citato in tema di regolamentazione dell'orario lavorativo.
...che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano "la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e, per l'effetto, del CCNL terziario" per avere la Corte di merito affermato la sussistenza del requisito di "grande magazzino" in capo all'esercizio gestito dalla SME spa sulla base di definizioni rintracciate aliunde, ovvero da atti emessi da organi della PA (Ministero dello Sviluppo Economico ed ISTAT) del tutto estranei al rapporto di lavoro, nonchè privi di efficacia vincolante per le parti del contratto. In particolare, quindi, si sostiene che i giudici di seconde cure avevano: a) illegittimamente considerato le definizioni di tali organi come dirimenti; b) illegittimamente ritenuto che le previsioni del CCNL circa le 38 ore settimanali, da applicarsi ai grandi magazzini, fosse tesa a tutelare prestazioni lavorative maggiormente gravose, pur in mancanza di norme contrattuali sul punto; omesso di interpretare il CCNL secondo i basilari principi di ermeneutica, per limitarsi ad estrapolare la locuzione "esercizi similari" contenuta nelle declaratorie contrattuali per i dipendenti di 4 e 5 livello adibiti in un sistema di vendita "ad integrale libero servizio", al solo scopo di sostenere che il punto vendita di (OMISSIS) potesse considerarsi un esercizio similare al grande magazzino; c) considerato dirimente la presenza in detto esercizio degli addetti alle casse anzichè conferire valore esclusivo alla presenza di numerosi venditori, dislocati in ogni reparto, con i quali non era possibile realizzare un sistema di vendita massimamente snello e produttivo in funzione di una maggiore efficienza dei flussi di clientela.
3. Con il secondo motivo si censura "la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero per omesso...
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