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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    L.L. impugnò il licenziamento intimatole dalla Pilkington Italia s.p.a. in data 12 giugno 2015 per avere, nel corso del procedimento da lei proposto davanti al Tribunale di Vasto per ottenere il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori ed il conseguente diritto al superiore inquadramento, presentato una querela per falsa testimonianza nei confronti di colleghi e superiori gerarchici chiamati come testi su circostanze articolate dalla società resistente.

    Il Tribunale di Vasto, all'esito della fase sommaria, rigettò il ricorso ed, il giudice dell'opposizione, la dichiarò inammissibile sul rilievo che il ricorso, che non era stato depositato telematicamente, sarebbe stato affetto da un deficit strutturale che lo avrebbe reso giuridicamente inesistente sicchè la prosecuzione della causa nella seconda fase di merito non sarebbe mai avvenuta.

    La Corte di appello di L'Aquila decidendo sul reclamo proposto dalla L., in riforma della statuizione di primo grado, ha escluso che alla violazione dell'obbligo di deposito telematico del ricorso, per la prosecuzione del giudizio nella fase di opposizione prevista dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma, possa conseguire l'inammissibilità dello stesso quando sia stato raggiunto lo scopo di mettere in contatto le parti, tra loro e con l'ufficio giudicante.

    Nel merito, poi, il giudice di secondo grado ha ritenuto illegittimo il licenziamento. Ha accertato infatti che la contestazione disciplinare era generica poichè non indicava circostanze dalle quali fosse possibile desumere che i fatti denunciati dalla L. non erano veri ed inoltre che la denunciante ne era a conoscenza. Il giudice di appello ha escluso infatti che, a posteriori, tale circostanza potesse trovare conferma nel fatto che, quale addetta alla Comunicazione, la L. non poteva non conoscere perfettamente le informazioni di cui poi ha contestato la veridicità.

    ...
  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla Pilkington Italia s.p.a. che ha sostenuto che la procura apposta nel controricorso e ricorso incidentale di L.L. non sia valida perchè, notificata telematicamente separatamente rispetto al controricorso contenente il ricorso incidentale, non solo non sarebbe incorporata nell'atto ma neppure conterrebbe alcun riferimento allo stesso.

    Osserva in proposito il Collegio che dall'esame del controricorso contenente il ricorso incidentale emerge che la procura alle liti, notificata alla società per via telematica con il controricorso, era fisicamente unita allo stesso e conteneva un esplicito richiamo al fatto che la stessa era stata rilasciata proprio in relazione alla proposizione del ricorso in cassazione. Va qui ribadito che l'art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, non postula che la procura, rilasciata su foglio separato, debba essere spillata in calce al ricorso per cassazione, ben potendo essa essere congiunta materialmente anche nel corpo dell'atto cui inerisce (cfr. Cass. 16/07/2004 n. 13178 e recentemente Cass. 16/01/2019 n. 877).

    Con il primo motivo del ricorso proposto dalla società Pilkington Italia s.p.a. è denunciata la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis e degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile il ricorso in opposizione sebbene non fosse stato depositato telematicamente.

    La censura è infondata.

    Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l'introduzione della fase di opposizione richiede un'autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che la L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e 53, preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l'introduzione del giudizio nel...

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