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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    CHE:

    Con ricorso alla Corte d'appello di Bari, P.G. gravava la sentenza 24.5.11 emessa dal Tribunale di Trani con cui era stata respinta la sua domanda diretta all'accertamento della illegittimità del contratto a termine stipulato con la ESDRA soc. coop. a r.l. il (OMISSIS) con causale "ordinativi acquisiti da evadere".

    Con sentenza depositata il 9.6.15, la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal (OMISSIS) con conseguente ripristino del rapporto, condannando la società al pagamento tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

    Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi, cui resiste il Pavone con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    CHE:

    Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1368 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non indagò concretamente sul significato da attribuirsi alla clausola di assunzione alla luce dei canoni di ermeneutica contrattuale.

    Il motivo è infondato poichè mira a legittimare la causale di assunzione, obiettivamente generica (e dunque nulla), con ulteriori circostanze dedotte solo in giudizio (periodo estivo, picco di attività di vendita gelati, etc.).

    Questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Non è invece consentito integrare in corso di causa la specificità della causale con altri elementi fattuali.

    2.- Con secondo motivo la società denuncia...

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