Con sentenza del 6 novembre 2017, la Corte d'appello di Genova annullava la destituzione emessa il 27 luglio 2015 dall'Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T.) s.p.a. nei confronti di B.I., propria dipendente dal 3 giugno 2000 con qualifica di operatrice di ex VI livello e mansioni di autista, condannava la società datrice alla sua reintegrazione e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all'effettiva reintegrazione: così riformando la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione della lavoratrice avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva negato la giusta causa del licenziamento, ma dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti con effetto dalla data del licenziamento e condannato la società a corrisponderle un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Preliminarmente esclusa l'ammissibilità, per mancata produzione di idonea procura speciale, della querela di falso proposta in riferimento ai certificati medici relativi alla malattia dei figli della lavoratrice, pure irrilevante l'eventuale loro falsità ai fini decisori per estraneità della circostanza ai fatti disciplinari contestati dalla datrice, la Corte territoriale ravvisava il rispetto del diritto di difesa di B.I., avendo ella presentato giustificazioni scritte alla lettera di contestazione del 17 luglio 2015, senza ulteriormente insistere nella richiesta di audizione personale, inizialmente proposta con assistenza di difensore, correttamente respinta.
Nel merito, la Corte ligure, pure ravvisando l'utilizzabilità degli accertamenti investigativi disposti da A.M.T., riteneva non provata la contestata assenza di uno stato di malattia, benchè...
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omessa motivazione su punto decisivo della controversia, con violazione connessa dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione perplessa e dell'art. 2104 c.c., R.D. n. 148 del 1931, art. 45, in relazione al mancato accoglimento del reclamo incidentale di A.M.T. s.p.a., per omesso esame in particolare: a) della coincidenza temporale, con il periodo feriale degli anni precedenti, delle presunte malattie da cui la lavoratrice era stata attinta in vacanza al mare all'isola di (OMISSIS) con i figli, potendo fruire soltanto di pochi giorni di permesso avendo consumato le ferie; b) del regime di permesso goduto dalla medesima all'esordio della malattia; c) del dato logistico di impossibilità, in soli due giorni, di un trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS), nonchè della falsità delle certificazioni della malattia dei bambini portati con sè in vacanza. E la società datrice argomenta come tutte le superiori circostanze deponessero nel senso di una condotta fraudolenta della lavoratrice, la cui ritenuta insussistenza non era stata oggetto di adeguata motivazione, piuttosto integrante violazione delle norme di legge denunciate.
2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, in relazione al R.D. n. 148 del 1931, artt. 45 e 42, con la connessa violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione contraddittoria e perplessa in riferimento alla forzata applicazione della tutela reintegratoria attenuata, per l'inclusione di una fattispecie, neppure specificamente sanzionata in via conservativa dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, novellato dalla L. n. 92 del 2012, a fronte di un regime di tutela reintegratoria ormai residuale.
3. Il primo motivo, relativo ad omessa motivazione con connessa violazione delle norme di diritto suindicate per motivazione perplessa e per illegittimità del recesso di A.M.T....
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