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Estremi:
Tribunale Livorno, 2019,
  • Fatto

    Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'arch. F.M. ha convenuto dinanzi l'intestato Tribunale i sigg.ri F.G., L.D. e L.E. per sentirli condannare alla corresponsione in suo favore della somma di Euro 17.647,06 oltre I.V.A. e cassa di previdenza come per legge, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo nonché alla refusione di tutte le spese e competenze di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. e C.T.P, relative sia al presente giudizio che a quello avanzato ex art. 696-bis c.p.c. dall'Arch. F.M. in data 3 1/07/2013 e rubricato dal Tribunale di Livorno al n. 30191/2013.

    A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto:

    - che i convenuti, nella qualità di eredi del sig. E.L., sarebbero comproprietari di un complesso immobiliare sito nel Comune di Capoliveri (LI) in Loc. P. distinto al N.C.E.U. di detto Comune al foglio (…) mappali (…), (…), (…), (…), (…) e (…) e che subentrati nei rapporti contrattuali stipulati dal defunto L.E.;

    - che le predette unità immobili sarebbero state oggetto del permesso di costruire rilasciato in data 11/05/2011 (Numero unico di pratica (omissis...)) dal Comune di Capoliveri come "Variante in corso d'opera alla DIA. prof. 2259 del 20/02/2009 riguardante il progetto di ristrutturazione e riqualificazione di un blocco di appartamenti";

    - che l'intera opera di progettazione delle opere e di direzione dei lavori era stata conferita dal Sig. E.L. all'Arch. F.M., nominato, peraltro, anche responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2008;

    - che mentre per l'attività di progettazione svolta veniva puntualmente saldato, per l'attività prestata ed inerente alla direzione e contabilità dei lavori ed al coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva non gli sarebbe stata corrisposta alcuna...

  • Diritto

    1. La domanda attorea è fondata e va accolta.

    Ad ogni modo, prima di esaminare nel merito la pretesa attorea, è appena il caso di evidenziare l'infondatezza dell'eccepita improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita obbligatoria atteso che la relativa eccezione è stata formulata dai convenuti tardivamente per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

    Non sembra superfluo rilevare che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

    La giurisprudenza ha, del resto, ritenuto la tardività della relativa eccezione anche quando formulata per la prima volta nella prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. (Tribunale Siena, 07/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 07/11/2018), n. 1284).

    Alla luce di quanto sinora esposto, l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni merita la reiezione.

    2. Acclarata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, è appena il caso di rilevare che - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446)- in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione...

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