che:
1. la Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 469 depositata il 3.10.2013, in accoglimento dell'appello dell'A.s.l. n. (OMISSIS) "Spezzino" e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da M.M., coordinatore tecnico di radiologia, volta ad ottenere la condanna dell'Azienda datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva per i riposi giornalieri e settimanali non fruiti nel periodo dal 12.4.2003 al 2.1.2008, data del pensionamento;
2. la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio fosse regolata dall'art. 7 del c.c.n.l. di comparto del 20.9.2001 secondo cui "il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni e ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale" (comma 6);
3. ha precisato come, ai sensi dell'art. 7 cit., comma 9 in caso di chiamata del lavoratore in servizio di pronta disponibilità, (cioè di reperibilità attiva), l'attività prestata dovesse essere compensata come lavoro straordinario ovvero come recupero orario ai sensi dell'art. 40 del c.c.n.l. 7.4.1999;
4. ha rilevato come l'appellato avesse optato per il pagamento del compenso per lavoro straordinario, pacificamente corrisposto, e come non potesse rivendicare il diritto al risarcimento per mancata fruizione dei riposi;
5. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M. affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l'Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) "Spezzino";
6. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c..
che:
7. il ricorso denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:
8. violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1, 2, 17 e 19 e dell'art. 7 del CCNL Comparto Sanità Pubblica del 20.9.2001 (primo motivo);
9. violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 3 e 5 della Direttiva 93/CE/104, come modificata dalla Direttiva 2000/CE/34 recepita dal D.Lgs. n. 66 del 2003, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66 del 2003 e dell'art. 2697 c.c. (secondo motivo);
10. violazione o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c., comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 7 e 9, dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1418 e 1336 c.c. (terzo motivo);
11. violazione o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c., comma 1, degli artt. 1418 e 1346c.c., dell'art. 2697c.c., dell'art. 7 c.c.n.l. Sanità 2001 (quarto motivo);
12. violazione o falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., dell'art. 9 c.c.n.l. Sanità 2001, dell'art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 7 e 9, (quinto motivo);
13. in ogni motivo è anche dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio;
14. il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere errato sia nell'interpretare l'art. 7 del CCNL di Comparto del 2001 sia nell'applicare tale disposizione alla fattispecie dedotta in giudizio; assume che il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa;
15. il lavoratore critica la sentenza per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) per non avere la Corte territoriale tenuto conto...
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