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Legislazione Europea

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Direttiva 2019 - align: super; padding-right:5px; font-size: 12px!important' class="blackUnder notaclass" onclick='OpenNota("p41749362_1")' name="p41749362_1">1

      (A) Termine di recepimento: 01/08/2022 come disposto dall'articolo 21.



    • ARTICOLO N.4

      Obbligo di informazione


    • 1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

      2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

      a) le identità delle parti del rapporto di lavoro;

      b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;

      c) uno dei punti seguenti:

      i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure

      ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;

      d) la data di inizio del rapporto di lavoro;

      e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;

      f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

      g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;

      h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;

      i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;

      j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti...

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