(A) Termine di recepimento: 01/08/2022 come disposto dall'articolo 21.
[1] Per le norme di recepimento nell'Ordinamento Italiano della presente Direttiva , secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, vedi l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 , vedi anche D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104.
ARTICOLO N.4
Obbligo di informazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:
a) le identità delle parti del rapporto di lavoro;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;
c) uno dei punti seguenti:
i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure
ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;
d) la data di inizio del rapporto di lavoro;
e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;
j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti...
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