1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto dalla data del licenziamento il rapporto tra F.A. e Unicredit s.p.a. che è stata condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
1.1. Il giudice di appello, premesso che la condotta addebitata al F. era riferita all'episodio del 24 gennaio 2013 mentre analogo episodio, verificatosi qualche giorno prima (4 gennaio 2013), era stato evocato solo al fine di rimarcare la gravità dell'episodio successivo - unico oggetto di contestazione -, ha ritenuto, in concreto, la sanzione inflitta sproporzionata all'entità dell'addebito, con applicazione della tutela di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5, nel testo novellato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Unicredit s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; Unicredit s.p.a. ha depositato controricorso avverso ricorso incidentale.
Sintesi dei motivi di ricorso principale.
1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente principale, denunziando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 2, nonchè dei "principi univoci" espressi dalla Suprema Corte, censura la sentenza impugnata per avere escluso che la condotta contestata configurasse giusta causa di licenziamento.
2. Con il secondo motivo, denunziando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, incongruità e contraddittorietà di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere, in sintesi, da un lato riconosciuto la gravità dei fatti addebitati e, dall'altro, cercato di sminuirne la portata, specie sotto il profilo soggettivo, valorizzando a tal fine elementi che asserisce essere incongrui o illogici.
Sintesi dei motivi di ricorso incidentale
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale F.A., denunziando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 2106 c.c., dell'art. 44 c.c.n.l. Associazione Bancaria Italiana e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970 cit., art. 18, comma 4, censura la sentenza impugnata per avere escluso la applicabilità della tutela reintegratoria. Assume a tal fine non necessario che la condotta oggetto di addebito fosse specificamente e tassativamente sanzionata dal contratto collettivo con una misura conservativa essendo consentito al giudice di valutare la sussumibilità della stessa anche in fattispecie genericamente formulate. Secondo il ricorrente, infatti, una diversa opzione interpretativa del disposto della L. n. 300 del 1970 cit., art. 18, comma 4, nel testo novellato ex lege n. 92 del 2012, comporterebbe la ingiustificata conseguenza di far ricadere sul piano della tutela del lavoratore gli effetti della genericità delle previsioni collettive in tema di condotte...
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