Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 3,5,6,16 e 22 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) e la Deutsche Bank SAE relativamente alla mancanza, all'interno di quest'ultima, di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori impiegati da quest'ultima.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Direttiva 89/391
3 L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/391 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione della presente direttiva».
4 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva:
«Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi...
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